Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

RECENSIONS

RECENSIONS 275 parati dalla Chiesa con “atto formale”, non sono tenuti alle leggi ecclesiastiche relative alla forma canonica del matrimonio (cfr. can. 1117), alla dispensa dall’impedimento di disparità di culto (cfr. can. 1086) e alla licenza richiesta per i matrimoni misti (cfr. can. 1124). La ragione e il fine di questa eccezione alla norma generale del can. 11 aveva lo scopo di evitare che i matrimoni con­tratti da quei fedeli fossero nulli per difetto di forma, oppure per impedimento di disparità di culto. Tuttavia, l’esperienza di questi anni ha mostrato, al contrario, che questa nuova legge ha generato non pochi problemi pastorali. Anzitutto è apparsa dif­ficile la determinazione e la configurazione pratica, nei casi singoli, di questo atto formale di separazione dalla Chiesa, sia quanto alla sua sostanza teologica sia quanto allo stesso aspetto canonico. Inoltre sono sorte molte difficoltà tanto nell’azione pastorale quanto nella prassi dei tribunali. Infatti si osservava che dalla nuova legge sembravano nascere, almeno indirettamente, una certa faci­lità o, per così dire, un incentivo all’apostasia in quei luoghi ove i fedeli cattoli­ci sono in numero esiguo, oppure dove vigono leggi matrimoniali ingiuste, che stabiliscono discriminazioni fra i cittadini per motivi religiosi; inoltre essa rendeva difficile il ritorno di quei battezzati che desideravano vivamente di contrarre un nuovo matrimonio canonico, dopo il fallimento del precedente; infine, omettendo altro, moltissimi di questi matrimoni diventavano di fatto per la Chiesa matrimoni cosiddetti clandestini. Tutto ciò considerato, e valutati accuratamente i pareri sia dei Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede e del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, sia anche delle Conferenze Episcopali che sono state consultate cir­ca l’utilità pastorale di conservare oppure di abrogare questa eccezione alla norma generale del can. 11, è apparso necessario abolire questa regola introdot­ta nel corpo delle leggi canoniche attualmente vigente”. Quindi, con l’esperien­za, ci si è resi conto dell’oggettiva difficoltà di verificare nel concreto la separa­zione della Chiesa con atto formale e si è deciso di derogare alla normativa vigente. 5) In modo particolare dopo il Concilio Vaticano II, sono sempre più le accu­se di “giuridizzazione” dell’istituto del matrimonio da parte della Chiesa. Di fatto è di percezione comune, dentro e fuori la Chiesa, che lo stesso Diritto ca­nonico si risolva nelle dichiarazioni di nullità del vincolo matrimoniale. Intro­durre la fede come requisito per la validità non farebbe altro che confermare detta impressione. In ogni caso, il presente testo del Card. Antonelli rimane un testo chiaro ed utile per tutti coloro che, come ci ricorda l’Apostolo Pietro, vogliono essere sempre pronti “(...) a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto“ (I Pt 3, 15). Sop­rattutto in questo spazio di tempo che ci separa dalla celebrazione della prossi­ma XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, chiamata a

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