Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI... 237 fa anche notare che non devono dimenticarsi gli approfondimenti storiografici realizzati in seno alla commissione codificatrice, l’attenzione prestata ai prob­lemi pastorali e teologici, e, nell’ambito della stessa canonistica esegetica, i pregevoli apporti allo studio dei diversi istituti, tra i quali il matrimonio. Dall'altra parte, la canonistica laica italiana ha saputo portare la scienza del diritto canonico allo stesso livello della civilistica. Effettivamente, in un con­testo caratterizzato da una concezione positivista, statalista e dogmatica del diritto quale quello italiano della prima metà del secolo scorso, solo un codice simile a quelli in uso poteva illuminare sulla giuridicità del diritto canonico e sulla possibilità di un suo studio scientifico. Per quanto riguarda la saggia deci­sione di non codificare il diritto pubblico esterno, questo fatto ha rivelato il sis­tema concordatario come il miglior mezzo per i rapporti della Chiesa con gli Stati, e di conseguenza una nuova impostazione nell’ambito del diritto interna­zionale moderno109. Se è vero che la codificazione canonica rappresenta una cesura nei confronti della tradizione classica a motivo dell’assunzione del metodo codificatore, non è meno certo che questo fenomeno trova elementi di continuità con l’indirizzo e l’evoluzione della canonistica moderna che prende avvio nel secondo Cin­quecento11". Quindi, non sembra del tutto giustificata la netta distinzione tra l’impostazione del codice pio-benedittino e quella del diritto canonico medie­vale e post-tridentino, affermata dal Kuttner e poi ripresa da altri studiosi111. Non sembra neppure convincente quella tesi troppo semplicistica tesa ad ev­idenziare la completa continuità col passato, appoggiandosi sull’autorità della Praefatio del Gasparri, e secondo la quale il codice rappresenterebbe l’esito di un processo del tutto coerente di sviluppo delle collezioni canoniche preceden­ti, e dunque il Codex non sarebbe altro che un novum Corpus"1. Ci sono delle fratture sì, ma non così profonde da poter parlare di uno spar­tiacque essenziale. Il grande contributo al sapere storico canonico che suppone Topera Chiesa romana e modernità giuridica del Fantappiè permette di affer­mare che questa modernizzazione evidenzia una discontinuità all’interno però di una fondamentale continuità con la tradizione giuridica della Chiesa. "OT Cfr. Ibidem, 229-231. 110 Cfr. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 1107-1109. 111 Cfr. Kuttner, S., Il diritto canonico nella storia, Jus 18 (1967) 247-248. Feliciani, G., Linea­menti di ricerca sulle origini della codificazione canonica vigente, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Macerata in onore di Attilio Moroni, V/l. Milano 1982.209. Feliciani, G., Il Cardinal Gasparri e la codificazione del diritto canonico, in Studi in onore di Gaetano Catala­no, I. Soveria Mannelli 1998. 577. 112 Quest’ultima affermazione si trova in Stickler, A. M., História iuris canonici latini, 371. Altri esponenti di questa tesi: Trilhe, R.A., Les collections canoniques, 376-398. Ferme, B. E., Il Codice di diritto canonico del 1983 in prospettiva storica, 54.

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