Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)
IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina
222 JOAQUIN SEDANO La necessità della riforma della disciplina canonica venne affermata sulla base degli inconvenienti dovuti a una legislazione amplissima, contradittoria, farraginosa e lasciata al libero arbitrio dell'interprete: l'incertezza del diritto, la sua inefficacia, il rifiuto di studiarlo30 31. Se tutti i Padri che denunciano al Concilio questa situazione concordano nell’affermare l'assoluta necessità di una profonda revisione della legislazione ecclesiastica, le modalità suggerite sono molte varie e non tutte vanno nella linea di una codificazione. Alcuni si limitano a chiedere una revisione e un adattamento del Corpus iuris canonici, altri parlano della redazione di un novum corpus o della compilazione di una nuova collezione da aggiungere a quelle esistenti. Altri, infine, chiedono l’abbandono della tecnica tradizionale per utilizzare quella della codificazione per alcuni parti (soprattutto per il diritto processuale o penale) o per tutto l'insieme del diritto canonico11. Ma come saggiamente annota Feliciani, non si debbono sopravvalutare i termini impiegati per i padri conciliari, sia perché non li adottano in modo constante e univoco, sia perché con il termine “codex” possono designare sia una semplice collezione di testi legislativi che un codice in senso moderno32. In ogni caso, sembra che le caratteristiche da loro richieste, quali la completezza, la comprensibilità, la sistematicità e brevità fanno accenno implicitamente al fenomeno della codificazione33 34. Se comunque nel MP Arduum sane munusH (19 marzo 1904) - con il quale cominciano propriamente i lavori per la codificazione — i termini impiegati da Pio X sono così generali (“de Ecclesiae legibus in unum redigendis”) da potersi riferire tanto a una collezione secondo i metodi tradizionali quanto a una vera codificazione in senso moderno, la lettera del cardinale Gasparri alle università cattoliche (6 aprile 1904) e le norme per il lavoro di redazione (11 aprile 1904) sono già chiare al rispetto. La motivazione pratica per la codificazione è sempre presente, e il riferimento alle codificazioni degli Stati è sempre più prevalente35. 30 Secondo un commento dei vescovi napoletani presenti al Concilio Vaticano I, “La législation canonique est éparpillée en tant de volumes, écrivaient les évêques napolitains, que plusieurs chameaux ne suffiraient pas à les porter”: Cfr. Metz, R., Les deux codifications du droit de l’Eglise au XXe siècle, 1917 et 1983. Ressemblances et différences, in Schulz, W. - Feliciani, G. (ed.), Vitám itnpendere vero. Studi in onore a Pio Ciprotti, Città del Vaticano 1986. 187. Una descrizione di questa situazione si trova anche in: Redaelli, C., L’adozione del principio della codificazione, 320. Cfr. Feliciani, G., Il Concilio Vaticano 1 e la codificazione del diritto canonico, 44-50. 31 Cfr. Motilla, A., La idea de la codification en eI proteso de formáción del Codex de 1917, 685-686. Redaelli, C., L’adozione del principio della codificazione, 320-321. Feliciani, G., Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico, 50-51. 32 Vid. Feliciani, G., Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico, 51. 33 Cfr. Redaelli, C., L’adozione del principio della codificazione, 321. 34 AAS 36 (1903-1904) 549-551. 35 Cfr. Feliciani, G., Gasparri et le droit de la codification, in L'Année canonique 38 (1996) 28-29; C. Redaelli, L’adozione del principio della codificazione, 322.