Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI... 223 Ma se per alcuni è assolutamente pacifico che il codice debba ispirarsi alla legislazione degli Stati e la maggioranza all’interno della commissione della redazione del Codice sia favorevole all’uso di questo strumento, i professori dell’Università Gregoriana si mostrano molto critici di fronte a questo modello civilistico che potrebbe portare a rompere i legami con la tradizione36. Scrive l’Ojetti: “Seguendo almeno nelle grandi linee l’ordine delle Decretali mi sembra che si renda un ossequio all’insegnamento tradizionale del diritto fatto da parte della Chiesa per tanti secoli, e si ottenga il vantaggio di rendere ancora molto più utile lo studio degli antichi e celebri scrittori di diritto canonico, e l’uso dell’antica, copiosa letteratura canonica, che è tanto lustro del nostro diritto”37. 11 Wernz, in modo più polemico, mette in guardia contro il pericolo di una servile imitazione dei codici civili che non tenga conto delle peculiarità della legislazione canonica. E, accanto a Di Luca, preferisce per la nuova collezione la denominazione di “corpus” perché da un lato essa risulta “consacrata da un uso costante” e, dall’altro “ai giorni nostri, essendo andata in desuetudine nel foro civile (...) dallo stesso nome apparirebbe la distinzione fra il diritto cano­nico e il civile”38 39. Ma anche al di fuori della commissione codificatoria, la pubblicazione del MP Arduum sane munus diede nuova spinta al dibattito che, dopo il Concilio Vaticano I, aveva impegnato i canonisti non solo suH’opportunità e il significato di una codificazione del diritto canonico, ma anche sulla sua stessa possibilità, soprattutto nella canonistica tedesca, austriaca e spagnola37. Questo dibattito eb­be luogo soprattutto nell’ambito curiale e delle facoltà o istituti ecclesiastici40, mentre se ne trova scarso riscontro nella dottrina giuridica generale. A spiegare 36 Già in seno al Concilio Vaticano I alcuni padri si mostrarono critici riguardo la possibilità di un processo codificatorio per la Chiesa; tra questi i vescovi napoletani e tutti quelli che rifiutavano l’abbandono del Corpus iuris canonici. Vid. Feliciani, G., Il Concilio Vaticano I e la codifica­zione deI diritto canonico, 55-61. 37 A.S.V., A.C.C., scatola 1, busta VI, n. 47, voto manoscritto di Ojetti, senza data, 2-3. Trasmes­so per G. Feliciani in: Mario Falco e la codificazione del diritto canonico, 23-24. 38 A.S.V., A.C.C., scatola I, busta VII, n. 29, voto manoscritto di Wernz, 26 aprile 1904. 4—5. Trasmesso per G. Feliciani in: Mario Falco e la codificazione de! diritto canonico, 24. Va ri­levato che il Wernz non era contrario alla codificazione, quanto critico dell’impostazione siste­matica voluta dalla maggioranza dei consultori: vid. Fantappiè, C., Chiesa romana e modernità giuridica, 1147. 39 L’annuncio e il processo di formazione della prima codificazione canonica fu accompagnato da vivaci polemiche e approfondite discussioni: c’erano quelli che sostenevano decisamente il pro­getto, altri ne mettevano in dubbio l’utilità, l’opportunità e persino la sua possibilità. Sui dibatti­ti alla fine del secolo XIX vid.: Laemmer, H., Zur Codifikation des canonischen Rechts, Frei­burg i. Br. 1899. De Echevarria, L., La codification del derecho canònico vista en Espaha a finales del siglo XIX, in Miscellanea in memóriám Petri card. Gasparri, Roma 1960. 327-341. 40 Sui dibatti agli inizi del secolo XX. vid. Hilling, N., Die Reformen des Papstes Pius X. auf dem Gebiete der kirchenrechtlichen Gesetzgebung, in Archiv für katholisches Kirchenrechts 95 (1915)78-112.

Next

/
Oldalképek
Tartalom