Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Joaquin Sedano, Dal Corpus Iuris Canonici al primo Codex Iuris Canonici: continuita e discontinuitá nella tradizione giuridica della Chiesa latina

DAL CORPUS IURIS CANONICI AL PRIMO CODEX IURIS CANONICI... 221 Con questi parametri modernisti come trasfondo culturale del Codice di 1917, e tenendo a mente le condanne antimoderniste di Pio IX nel Syllabus (1864) e di Pio X nel decreto Lamentabili sane exitu e nell’enciclica Pascendi (entrambe del 1907), sorge pertanto naturale la domanda se il Codice del 17 non costituis­ca una vera e propria cesura con la precedente tradizione giuridica. Di seguito verrà mostrato come hanno avvertito la questione gli stessi prota­gonisti della codificazione. II. Fattibilità del progetto e contrasto dei modelli sistematici: COMPILAZIONE VERSO CODIFICAZIONE Le primi notizie riguardanti l'intenzione della Santa Sede di procedere ad una nuova riorganizzazione della disciplina ecclesiastica appaiono come conseguen­za dell’invito di Papa Pio IX, nel dicembre 1864, a diversi organismi della curia romana a manifestare il loro parere circa l’opportunità di indire un nuovo con­cilio ecumenico. Alcune risposte dei cardinali sottolineano la necessità di una organica revisione della disciplina della Chiesa che la renda adeguata alle esi­genze dei tempi. E anche diversi vescovi parlano specificamente di un codice che riunisca le leggi vigenti27. Queste molteplici richieste non ricevono molta attenzione da parte dalla com­missione preparatoria per la disciplina. Dai verbali dei lavori, infatti, risulta che essa si limitò a prendere in considerazione il dubbio cerca se si “deva il concilio vaticano ordinare di restringere in un corso regolare de scienza tutto il diritto canonico”. La risposta fu chiara: “non esse interloquendum, seu negative”. Nonostante quest’atteggiamento negativo delle diverse commissioni prepa­ratorie, l’esigenza di una codificazione venne riproposta nell’aula conciliare nel gennaio-febbraio 187028 29. E contemporaneamente vengono presentati a favore della codificazione numerosi postulati collettivi da trentasette vescovi napoleta­ni, da undici francesi, da quindici tedeschi, dall’episcopato belga e altri. Queste richieste vengono esaminate nel febbraio-marzo del 1870 dalla congregazione “pro postulatis”, che decide di ammettere “ut ad summum pontificem deferre- tur” il postulato "de leges ecclesiastica in unum codicem redigendo”27. 27 Per tale questione si veda la esaustiva documentazione riportata da Giorgio Feliciani in II Conci­lio Vaticano ! e la codificazione del diritto canonico, in Studi in onore di Ugo Gualazzini, II, Milano 1982. 37-44. Sulla questione della codificazione in seno alla Chiesa vid. Redaelu, C., Codificazión [cuestión de la], in Diccionario General de Derecho Canonico, IL 189-196. 28 Sull’emergere dell’istanza di una codificazione nel Concilio Vaticano 1, si veda.: Falco, M., Introduzione allo studio del "Codex Iuris Canonici", 94-97. Feliciani, G., Il Concilio Vaticano I e la codificazione del diritto canonico, 35-80. Motilla, A., La idea de la codificación en e! proceso de formáción del Codex de 1917, in lus Canonicum 28 (1988) 681-720. 29 Cfr. Feliciani, G., Il Concilio Vaticano ! eia codificazione de! diritto canonico, 42-44.

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