Folia Theologica et Canonica 4. 26/18 (2015)

IUS CANONICUM - Carlos José Errázuriz M., Sul rapporto tra teologia e Diritto canonico: il binomio dottrina-disciplina

206 CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M. definizione della canonistica come disciplina teologica con metodo giuridico4, oppure la sua tesi secondo cui Graziano «nella questione fondamentale del di­ritto canonico, si mostra altrettanto teologo quanto giurista, e, perciò un vero canonista»5. Ma forse ai nostri effetti può essere particolarmente illuminante ri­cordare il suo pensiero, sovente dimenticato, circa il diritto naturale, nella mi­sura in cui ritengo che esso ci permetta di comprendere meglio che quel metodo giuridico della canonistica non è l’uso di qualcosa di estrinseco alla Chiesa, per cui attraverso la considerazione realistica del diritto naturale emerge un'imma­gine ancor più unitaria della canonistica e del diritto canonico. Vale la pena citare per esteso ciò che egli ha scritto sul diritto naturale in Graziano: «Nel suo insegnamento sulle fonti del diritto. Graziano ha anche da­to al diritto naturale un posto significativo nella struttura del diritto canonico. Se Sohm, e con lui Joseph Klein, vedono in ciò un’invasione della concezione giuridica di tipo civile in ambito sacro, allora si manifesta qui un certo spiritua­lismo, che non tiene conto della corretta comprensione dell’essenza della Chiesa. La Chiesa costruita su Parola e Sacramento è una comunità sovrannaturale, il che significa che la Chiesa non è sorta da un bisogno comunitario umano nelle questioni religiose, essa non è Chiesa in conseguenza del fatto che gli uomini si siano riuniti insieme e scelti da soli, riconoscendo Dio come loro Signore e vi­vendo in comunità come Suo popolo; la Chiesa, al contrario, è il popolo di Dio perché Dio l’ha creata e continuamente la crea. Dio stesso chiama alla Chiesa gli uomini lontani, d'ogni popolo e razza, e li rende, per intervento divino-sac- ramentale, componenti della Chiesa. Così la Chiesa non è di questo mondo, ma è comunità visibile di uomini che, pur essendo, per grazia, figli di Dio, non smettono d’essere uomini in questo mondo. Come la grazia non distrugge la na­tura, ma la presuppone e la perfeziona, così rimangono i legami normativi natu­rali, che il diritto naturale dà per la vita della comunità: essi sussistono anche nella Chiesa, ma incontrano un’elevazione ed una destinazione ulteriore per mezzo dell’ordinamento della Chiesa, espresso in Parola e Sacramento. Poiché il diritto naturale correttamente inteso non è una creazione artificiale umana, ma frutto della salvifica opera di Dio, il suo accoglimento nel diritto della Chiesa non significa né ingresso del diritto di tipo civile nell’ambito sacro, né spacca­tura della Chiesa fondata su Parola e Sacramento. Come Dio decise di far incar­nare la Sua Parola eterna nella pienezza del tempo, così si manifesta, con la fondazione della Chiesa, la Sua volontà di calarsi nelle forme della comunità umana e, così, essere vicino agli uomini. I principi fondamentali di diritto natu­4 Ct'r. Schöningh, F. (Hrsg.). Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici, I. München-Paderborn-Wien 1964." 36. 5 Mörsdorf, K., Diritto canonico sacramentale antico? Una discussione sulle opinioni di Ru­dolph Sohm sui fondamenti interni del Decretum Gratiani (1953), in Mörsdorf, K., Fondamen­ti de! diritto canonico (ed. it. a cura di Testa Bappenheim, S.), Venezia 2008. 74.

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