Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)

IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti

226 HELMUTH PREE diritto proprio dell’acattolico prevale il rispetto della libertà di coscienza dei genitori, com’è stato detto sopra. Il CIC non regola tale fattispecie (Cresima di un acattolico fuori del pericolo di morte) esplicitamente. Sembra che il sacerdote - non il diacono (c. 882 CIC) - latino, dotato della facoltà di cresimare, possa cresimare lecitamente i figli di acattolici, i quali lo chiedono e non possono recarsi dal proprio ministro.47 Ri­guardo ad un eventuale divieto da parte del diritto proprio del confermando va­le quanto detto sopra. III. Eucaristia 1. Questioni interrituali I fedeli hanno il diritto di partecipare al sacrificio eucaristico e di ricevere la sacra comunione in qualunque rito cattolico (c. 923 CIC). Secondo c. 403 § 1 CCEO vale lo stesso: i laici hanno il diritto di partecipare attivamente nelle ce­lebrazioni liturgiche di qualunque ESI secondo le prescrizioni dei libri liturgici. E dottrina indubitata che l’espressione cuiuscumque Ecclesiae sui iuris com­prende, in questo caso, anche la Ecclesia Latina. Tale interpretazione è giustifi­cata sotto vari punti di vista: da ragioni di reciprocità e, specialmente, ex natura rei, vuol dire, dalla natura dell’Eucaristia come preziosissimo bene spirituale comune a tutta la Chiesa (sopra I. 1. e); tutti i fedeli hanno il diritto (fondamen­tale) di riceverlo: cc. 213, 912 CIC; 16, 712 CCEO. Nel diritto orientale, la divina Eucaristia sia amministrata al fedele al più presto dopo il battesimo e la crismazione del santo Myron, secondo il diritto particolare della propria ESI (c. 697 CCEO). Questa norma vale nella stessa misura per bambini e adulti.48 In merito alla partecipazione dei bambini dopo il battesimo e la crismazione si osservino, adoperando le opportune cautele, le prescrizioni dei libri liturgici della propria ESI (c. 710 CCEO).49 Il bambino latino, invece, riceve la sacra comunione - a prescindere dal peri­colo di morte - lecitamente solo dopo aver compiuto i 7 anni di età (uso della 47 Se il confermando ha l’uso di ragione, la liceità richiede inoltre che sia adeguatamente prepara­to, disposto nel debito modo e in grado di rinnovare le promesse battesimali (c. 889 § 2 CIC). 48 Nelle Chiese orientali non è lecito dare la Eucaristia (sacra comunione) a una persona solo bat­tezzata: Nuntia 2 (1976) 13. 49 La prassi di alcune ESI orientali di amministrare la prima comunione solo all’età della discre­zione non è conforme alla tradizione orientale. Cfr. Pinto, P. V. (a cura di), Commento al Codi­ce dei Canoni delle Chiese Orientali (Salachas, D.) 584. Salachas, D. - Nitkiewitz, K., Rap­porti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 58. Orientalium Ecclesiarum, 6 e 12. Nuntia 28 (1989) 87-88. Istruzione liturgica, nr. 42.

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