Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)

IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti

QUESTIONI INTERRITO ALI E INTERECCLESIALI... 227 ragione, cfr. c. 97 § 2 CIC) nonché dopo una accurata preparazione e dopo la prima confessione sacramentale (cc. 913-914 CIC). Qualora genitori orientali chiedano per il loro bambino minore di 7 anni la sacra comunione, il ministro latino non deve rifiutarla. L’iniziazione cristiana del bambino è già completa, e per colui che la riceve valgono le norme del dirit­to orientale. Il ministro deve usare le opportune cautele.50 Il diritto stesso richie­de l’osservanza delle prescrizioni liturgiche della Chiesa alla quale appartiene colui che riceve la sacra comunione (c. 710 CCEO), come risulta dall’espres­sione propria. Se invece genitori latini chiedono la comunione eucaristica per il loro bambi­no (solo battezzato) minore di sette anni da parte del ministro cattolico orien­tale, questi non può lecitamente darla - eccezion fatta per il pericolo di morte. La ragione è che colui che riceve la comunione sottosta al diritto latino, e c. 710 CCEO obbliga il ministro orientale a rispettare le prescrizioni della persona che riceve la sacra comunione; il diritto latino vieta nella fattispecie di dare la sacra comunione.51 2. Questioni interecclesiali (interconfessionali) a) Ministro acattolico I Codici latino e orientale offrono ai fedeli cattolici la possibilità di ricevere i sacramenti dell’Eucaristia, della Penitenza e della Unzione degli infermi da ministri acattolici nella cui Chiesa siano validi i predetti sacramenti52, a deter­minate condizioni: una vera utilità spirituale, l’impossibilità fisica o morale di recarsi dal proprio ministro cattolico, e purché si eviti il pericolo di errore e di indifferentismo .53 Giacché gli Ortodossi hanno una disciplina più restrittiva, secondo la quale dette Chiese spesso riservano la comunione sacramentale ai 50 Salachas, D. - Nitkiewitz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 58. 51 Cfr. Salachas, D. - Nitkiewitz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 58-59. 52 Questo si verifica, com’è ben noto, da parte delle Chiese orientali separate, a differenza delle Cominità ecclesiali provenienti dalla Riforma “propter defectum Ordinis”: Unitatis redintegra- tio, 22. Cfr. Gefaell, P., Principi dottrinali per la normative sulla “communication in sacris”, in lus Ecclesiae 8 (1996) 509-528. Ruyssen, G., Les positions des Églises/Communautés ecclé­siales en matière de communicatio in sacris dans l’Eucaristie, in Folia Canonica 9 (2006) 7-68, 56-64. Direttorio per l’applicazione, nr. 123, 124,132. 53 Cc. 671 § 2 CCEO, 844 § 2 CIC. Dal punto di visto ortodosso, il § 2 “trasforma il principio dell’oikonomia in norma di Diritto”: Preda, R., La communication in sacris, in: Il Codice delle Chiese Orientali. La Storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche, Città del Va­ticano 2011.383-392, 389.

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