Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)
IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti
QUESTIONI INTERRITO ALI E INTERECCLESIALI... 227 ragione, cfr. c. 97 § 2 CIC) nonché dopo una accurata preparazione e dopo la prima confessione sacramentale (cc. 913-914 CIC). Qualora genitori orientali chiedano per il loro bambino minore di 7 anni la sacra comunione, il ministro latino non deve rifiutarla. L’iniziazione cristiana del bambino è già completa, e per colui che la riceve valgono le norme del diritto orientale. Il ministro deve usare le opportune cautele.50 Il diritto stesso richiede l’osservanza delle prescrizioni liturgiche della Chiesa alla quale appartiene colui che riceve la sacra comunione (c. 710 CCEO), come risulta dall’espressione propria. Se invece genitori latini chiedono la comunione eucaristica per il loro bambino (solo battezzato) minore di sette anni da parte del ministro cattolico orientale, questi non può lecitamente darla - eccezion fatta per il pericolo di morte. La ragione è che colui che riceve la comunione sottosta al diritto latino, e c. 710 CCEO obbliga il ministro orientale a rispettare le prescrizioni della persona che riceve la sacra comunione; il diritto latino vieta nella fattispecie di dare la sacra comunione.51 2. Questioni interecclesiali (interconfessionali) a) Ministro acattolico I Codici latino e orientale offrono ai fedeli cattolici la possibilità di ricevere i sacramenti dell’Eucaristia, della Penitenza e della Unzione degli infermi da ministri acattolici nella cui Chiesa siano validi i predetti sacramenti52, a determinate condizioni: una vera utilità spirituale, l’impossibilità fisica o morale di recarsi dal proprio ministro cattolico, e purché si eviti il pericolo di errore e di indifferentismo .53 Giacché gli Ortodossi hanno una disciplina più restrittiva, secondo la quale dette Chiese spesso riservano la comunione sacramentale ai 50 Salachas, D. - Nitkiewitz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 58. 51 Cfr. Salachas, D. - Nitkiewitz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 58-59. 52 Questo si verifica, com’è ben noto, da parte delle Chiese orientali separate, a differenza delle Cominità ecclesiali provenienti dalla Riforma “propter defectum Ordinis”: Unitatis redintegra- tio, 22. Cfr. Gefaell, P., Principi dottrinali per la normative sulla “communication in sacris”, in lus Ecclesiae 8 (1996) 509-528. Ruyssen, G., Les positions des Églises/Communautés ecclésiales en matière de communicatio in sacris dans l’Eucaristie, in Folia Canonica 9 (2006) 7-68, 56-64. Direttorio per l’applicazione, nr. 123, 124,132. 53 Cc. 671 § 2 CCEO, 844 § 2 CIC. Dal punto di visto ortodosso, il § 2 “trasforma il principio dell’oikonomia in norma di Diritto”: Preda, R., La communication in sacris, in: Il Codice delle Chiese Orientali. La Storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche, Città del Vaticano 2011.383-392, 389.