Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)
IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti
QUESTIONI INTERRITO ALI E INTERECCLESIALI... 225 due i Codici riconoscono implicitamente la validità del battesimo amministrato da un ministro acattolico (“cuilibet airi christifideli”, “quilibet homo”) e ammettono implicitamente l’amministrazione lecita secondo l’ordine stabilito dai cc. 677 § 2 CCEO e 861 § 2 CIC, in caso di necessità, da parte di un ministro acattolico. c) Questioni interecclesiali sulla cresima (1) Ministro acattolico - cresimando cattolico I Canoni sulla Cresimazione/Confermazione dei due Codici non fanno menzione dell’aspetto interecclesiale. Nondimeno sembra che un sacerdote ortodosso conferisca tale sacramento a un battezzato cattolico latino sempre validamente, in quanto possiede la facoltà di cresimare con la sua ordinazione presbiterale, secondo la tradizione orientale. Il confermando sarà di regola un battezzato latino; in questo caso, il sacerdote ortodosso agirebbe anche lecitamente in pe- riculo di morte, analogamente al c. 883,3° CIC, il quale delega ipso iure la facoltà di amministrare la Confermazione in pericolo di morte a “cuilibet presbytero”, vuol dire, a qualsiasi persona validamente ordinata sacerdote. Qui si tratta non di un semplice riconoscimento, perché il legislatore cattolico vuol garantire tale facoltà indipendentemente dall’esistenza di quella secondo il diritto proprio della rispettiva Chiesa separata. Invalida, invece, sarebbe la Confermazione amministrata da un ministro delle Comunità ecclesiali, a causa della mancanza del sacramento dell’Ordine sacro.46 (2) Ministro cattolico - cresimando acattolico I ministri cattolici, orientali e latini, amministrano la Cresimazione/Confermazione a un figlio battezzato di genitori acattolici in pericolo di morte sempre validamente e lecitamente: cc.696 § 3 CCEO (analogamente, perché parla esplicitamente soltanto di fedeli di altre ESI), 883, 3° e 889 § 2 CIC (argumentum e contrario). Inoltre, la ritengo una amministrazione della Cresima lecita, qualora - fuori pericolo di morte - un ministro cattolico orientale conferisce lecitamente il sacramento del battesimo a un figlio di genitori acattolici, i quali lo chiedono e non possono recarsi dal proprio ministro (c. 681 § 5 CCEO), giacché questi possiede la facoltà di cresimare come presbitero e la conferisce su richiesta dei genitori; ed inoltre, se il diritto proprio del cresimando lo escludesse, sul rispetto del Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Salachas, D.) 564. Salachas, D. - Nitkiewitz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 40-42. Szabó, P., La validità del battesimo amministrato da un pagano nelle discipline delle Chiese orientai, in Folia Canonica 11 (2008) 241-255. 46 Salachas, D. - Nitkiewitz, K., Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini, 40-42.