Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)

IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti

216 HELMUTH PREE solennemente, che la Chiesa “omnes ritus legitime agnitos aequo iure atque ho­nore habere, eosque in posterum servari et omnimode foveri velie”. Ne segue, a livello di diritto, l’uguaglianza giuridica di tutte le ESI cattoliche (cfr. c. 27 CCEO) inclusa la Chiesa Latina e dei loro riti (cfr. c. 28 CCEO). nei quali rientrano anche i loro ordinamenti giuridici (patrimonium disciplinare). Inoltre questa uguaglianza comporta “una presunzione a favore dell’uguale po­sizione giuridica nei rapporti interrituali di tutte le Chiese sui iuris. Ragion per cui se esiste una disuguaglianza giuridica a questo proposito, essa deve risultare espressamente e, in caso di dubbio, il testo va interpretato nel senso dell’ugua­glianza”.4 Il solenne riconoscimento della competenza “di reggersi secondo le proprie discipline particolari” comporta implicitamente il dovere di “tener conto dell’­osservanza attenta e rispettosa del principio di sussidiarietà, soprattutto nella sua dimensione giuridica”5. b) Il legame tra il fedele e la sua Chiesa sui iuris e il suo rito Ogni fedele cattolico, ovunque si trovi, è strettamente legato alla propria ESI e al rito (c. 28 CCEO), a cui appartiene, oltre al patrimonio liturgico, teologico e spirituale, anche quello disciplinare, cioè il proprio ordinamento giuridico.6 Questo legame si manifesta soprattutto nel fatto che un passaggio ad un’altra Chiesa sui iuris è validamente possibile soltanto entro limiti ristretti 7 e nella soggezione al diritto della propria Chiesa sui iuris anche nella diaspora8 e anche se sono affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un’altra ESI (c. 38 CCEO) 4 Erdő, P., Questioni interrituali (interecclesiali) del diritto dei sacramenti (battesimo e cresi­ma), in Folia Canonica 1 (1998) 9-35, 15; cfr. Erdő, P., Questioni interordinamentali tra la Chiesa latina e le Chiese cattoliche orientali, in Raad, E. (a cura di), Système juridique cano­nique, 29-36, 34. Loda, N., Uguale dignità teologica e giuridica delle chiese sui iuris, in Örü­lik, L. (a cura di), Nuove Terre e Nuove Chiese, 37-79. 5 Okulik, L., L’iniziazione cristiana dei fedeli di rito orientale nei territori della Chiesa latina, in Gruppo It aliano di Docenti di Diritto Canonico (a cura di), L’iniziazione cristiana, Milano 2009. 235-254, 254. 6 Giova però notare che i due Codici non rappresentano due ordinamenti giuridici ermeticamente separati l’uno dall’altro. Anzi, grazie al comune legislatore supremo nonché alla communio pie­na tra la Chiesa latina e le ESI orientali cattoliche, i due ordinamenti sono in una certa misura vicendevolmente permeabili, anche se il c. 1 dei due Codici produce una impressione diversa. Cfr. Erdő, P., Questioni interrituali, 10-14. 7 Cc. 112CIC; 31-34 CCEO; Rescriptum ex audientia SSmi. del 26.11.1992. AAS 85 (1993) 81 e il commento al riguardo di Canosa, J., La presunzione della licenza di cui al can. 112 § 1; 1° del Codice di Diritto Canonico. Alcune note su un rescritto della Segreteria di Stato, in lus Ecc- lesiae 5 (1993) 613-631. Szabó, P., L’ascrizione dei fedeli orientali alle Chiese sui iuris. Lettu­ra dello ius vigens nella diaspora, in Gefaell, P. (a cura di), Cristiani orientali e pastori latini, 152-232. 8 A norma di cc. 150, 1491 CCEO. Cfr. Fürst, C. G., Die Bedeutung des Codex Canonum Eccle­siarum Orientali um für die ostkirchliche Diaspora, in Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 42(1993)345-375,357-363.

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