Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)

IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti

QUESTIONI INTERRITO ALI E INTERECCLESIALI... 215 co, p.es. nella fattispecie di matrimonio tra una persona ortodossa o protestante con una persona cattolica. La legislazione attuale della Chiesa cattolica ci offre soltanto alcune norme per diversi dettagli e materie interrrituali e intereccle­siali3, ma non ci mette a disposizione una regolamentazione sistematica per la necessaria coordinazione degli ordinamenti giuridici, dei cattolici tra di loro e dei cattolici con degli ordinamenti acattolici. C. 916 § 5 CCEO, p. es., stabi­lisce soltanto la sottomissione di fedeli orientali a un gerarca di un’altra Chiesa sui iuris, ma non regola, nemmeno mediante un rinvio ad altre norme, quale di­ritto sia da applicare in una determinata materia. Questa situazione normativa non è favorevole alla certezza giuridica, perché lascia irrisolte tante questioni che riguardano la coordinazione degli ordinamenti giuridici. Per questa ragione, ogni volta che ci si ponga una fattispecie interrituale o in- terecclesiale, per la quale non esiste una apposita regola coordinatrice tra i ris­pettivi ordinamenti giuridici, risulta necessario tener conto delle regole di tutt’e due gli ordinamenti e, allo stesso tempo, dei principi giuridici e dottrinali che formano la base dei rapporti tra le Chiese ed i loro ordinamenti giuridici. Com’è ovvio, tale base è differente, a seconda che si tratti di rapporti interrituali (intra- cattolici) oppure interecclesiali (interconfessionali), e, in quest’ultima ipotesi, se è coinvolta una Chiesa separata o una Comunità ecclesiale ai sensi di UR 22. A ogni modo, tali principi interrituali ed interecclesiali possono servire da strumenti o mezzi per sviluppare, in avvenire, appositi principi coordinatori fra gli ordinamenti cattolici e acattolici - e quei principi coordinatori saranno indis­pensabili per una interpretazione e prassi interrituale e interecclesiale coerente. 1. Principi interrituali (intra-cattolici) a) Uguaglianza giuridica delle Chiese sui iuris Tutte le Chiese sui iuris (in seguito: ESI), la Chiesa Latina inclusa, “godono di pari dignità, cosicché nessuna di loro prevale sulle altre per ragioni di rito; fruiscono degli stessi diritti e sono tenute agli stessi obblighi, anche per quanto riguarda la predicazione del Vangelo in tutto il mondo, sotto la direzione del Romano Pontefice” (OE 3). Per conseguenza, il Concilio “dichiara solenne­mente, che le Chiese d’Oriente come anche d’Occidente hanno il diritto e il do­vere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomanda­no per veneranda antichità, sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle loro anime” (OE 5). Un elemento impor­tante dell’uguaglianza giuridica è l’uguaglianza dei riti liturgici. SC 4 dichiara 3 P. es. riguardo al matrimonio: cc. 1127 § 1 CIC; 780 s. CCEO; Art. 3 e 5 Instr. Dignitas Connu- bii (25 ian. 2005); riguardo alla communicatio in sacris cc. 844 §§ 2-5 CIC; 671 §§ 2-5 CCEO (quest’ultimi in base a UR 8).

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