Folia Theologica et Canonica 2. 24/16 (2013)

IUS CANONICUM - Forteenth International Conference «Questioni sul tema della provisione canonica degli uffici ecclesiastici» 11th February 2013 Velasio De Paolis, C. S., Il Codice del 1983 ultimo documento del Vaticano II

218 VELASIO DE PAOLIS, C.S. to dall’autorità suprema della Chiesa, con la esplicita volontà di applicare il dettato conciliare a livello normativo. I. Il Codice e la visione ecclesiologica del Vaticano II 1. Contesto dell’annuncio della revisione del Codice piano-benedettino L’intenzione del Papa di rivedere il codice di diritto canonico del 1917 (Codice piano-benedettino) fu manifestata lo stesso giorno (25 gennaio 1959) in relazione sia al sinodo diocesano di Roma, come pure all’evento ancora più importante della celebrazione di un Concilio Ecumenico, che sarebbe stato il Concilio Vaticano II. Fin dall’inizio i due eventi sinodali, soprattutto il Concilio Vaticano II, dovevano precedere il terzo evento (la revisione del Codice), che, ritenuto eminentemente disciplinare, non poteva non seguire alla riflessione e alle direttive degli altri due eventi. Di fatto le cose si svolsero pro­prio in questa direzione, anche se in tempi e nei modi forse non previsti dallo stesso Giovanni XIII, il quale di fatto non potè accompagnare lo sviluppo del Concilio Vaticano II e tanto meno il cammino della riforma del codice di diritto canonico. 2. Esigenza della revisione del Codice La revisione del Codice era emersa già da tempo e si imponeva da sé. I motivi per tale revisione erano diffusi. Il codice del 1917 non era ritenuto più adeguato alla vita della Chiesa, benché il tempo di vita non fosse lungo: neppure cinquant’anni! Ma il codice del 1917 era ritenuto vecchio, perché era nato già vecchio, proprio perché il suo scopo non era stato tanto e primariamente quello di fare una profonda revisione dell’ordinamento della Chiesa, ma quello di ren­dere più facilmente accessibile e certo il diritto della Chiesa, liberandolo dalle incrostazioni plurisecolari che portava con sé. Il codice in linea di principio riteneva la disciplina antica e pertanto secondo quella disciplina andava inter­pretato (cf. can. 6). Di fatto il codice piano benedettino più che una riforma della legislazione era stato una revisione piuttosto di stile e di forma, anziché uno svecchiamento degli istituti e delle norme. Per di più esso era stato elaborato ancora all’intemo di una ecclesiologia di apologetica nella prospettiva prevalente di Chiesa so­cietà perfetta, che si presenta al mondo, più che come mistero di Dio nel tempo e nel mondo; come una società, sia pure con proprie caratteristiche. Il motivo ecclesiologico però per la revisione del Codice non era ancora tanto evidente, e certamente non appariva il più importante e il più necessario. Il motivo eccle­

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