Folia Theologica et Canonica 2. 24/16 (2013)

IUS CANONICUM - Szabolcs Anzelm Szuromi, O.Praem., Modifiche storiche e giuridiche della Chiesa nelle prescrizioni canoniche circa l’amministrazione del battesimo nel rito latino e la loro applicabilita nella nuova evangelizzazione

MODIFICHE STORICHE E GIURIDICHE DELLA CHIESA NELLE PRESCRIZIONI... 183 letta sul battezzato45 e l’unzione con il sacro crisma.46 Il battesimo dove avvenire normalmente presso la fonte battesimale costruita in pietra secondo quanto prescritto nella D. 4 c. 106 de cons.47 Il Decretum Gratiani fa emergere, in particolare la questione circa la nascita o meno del feto che in questo secon­do caso non riceve il battesimo, anche se la madre fosse battezzata. Nemmeno nel caso in cui la madre si trovasse in situazione di morte a causa della nascita del suo bambino e ricevesse il battesimo.48 Se osserviamo con attenzione la seconda raccolta all’interno del Corpus iuris canonici, ovvero nel Liber Extra, possiamo notare che l’amministrazione del battesimo ha un titolo tutto suo e comprende sei canoni.49 Nella X 3.42.1 di Papa Alessandro III (1159-1181) vediamo che la validità dell’amministrazione del sacramento del battesimo è quella che si usa tutt’ora nella Chiesa cattolica.50 Questo corrisponde a quanto scritto nella lettera X 3.42.2 di Papa Alessandro III per quanto riguarda le parole necessarie per il battesimo, nel caso in cui ci fossero dei dubbi sulla validità o meno del battezzato.51 Il Liber Extra, presenta in seguito un riassunto dettagliato in materia del sacramento del battesimo nella Chiesa sia da un punto di vista teologico, sia da un punto di vista disciplinare come esposta da Papa Innocenzo III (1 198-1216).52 Qui vengono definite con precisione, nella lettera del 1° marzo 1206 scritta da Papa Innocenzo III, le pro­prietà dell’acqua per la validità del battesimo.53 L’ultimo canone sul battesimo riprende il capitolo quarto del Concilio Lateranense (1215), in cui si sottolinea che la Chiesa di rito greco non è autorizzata a battezzare nuovamente coloro che sono già stati battezzati una volta nella Chiesa latina.54 Una serie di Papi hanno affrontato l’essenza e l’amministrazione del sacra­mento del battesimo nel tardo Medioevo, nonché la dottrina e la disciplina della Chiesa, la cui maggior influenza è stata data da Papa Alessandro III, Papa Innocenzo III (1198-1216), Papa Gregorio II (1227-1241), e Papa Clemente VI (1342-1352). A questi bisogna aggiungere, ovviamente, il Concilio Latera­nense IV (1215), Il Concilio di Basilea-Ferrara-Firenze (1439), e tutto quanto fatto in modo sintetico e sistematico, per l’epoca moderna, le disposizioni det­tagliate del Concilio di Trento (1545-1563). 45 D. 4 c. 64 de cons.: Friedberg I. 1384. 46 D. 4 c. 119 de cons.: Friedberg I. 1398. 47 Friedberg I. 1395. 48 D. 4 cc. 114-116 de cons.: Friedberg 1.1397. 49 X 3.42.1-6: Friedberg II. 644-648. 50 JL 14200 (9268): Friedberg II. 644. 51 JL 14200 (9268): Friedberg II. 644. 52 X 3.42.3: Friedberg II. 644—646; cfr. Potthast, A. (ed.), Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCC1V, I—II. Berlin 1875 (repr. Graz 1957) 1479. 53 X 3.42.5: Friedberg II. 647; Potthast, A. (ed.), Regesta Pontificum Romanorum, 2696. 54 X 3.42.6: Friedberg II. 647-648; cfr. Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna 1973.3 (in seguito COD) 235-236.

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