Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)

IUS CANONICUM - Adolfo Longhitano, L’insegnamento delle discipline teologiche nella formazione dei seminaristi

262 ADOLFO LONGHITANO b) il riferimento ideale delle norme della costituzione sembrava essere costi- tuito dalla sintesi dottrinale astratta, di impostazione deduttiva, proposta dalla neoscolastica; c) la sintesi neoscolastica, öltre ad essere separata dalia vita spirituale e litur- gica, non si proponeva di offrire al credente le ragioni della sua fede, ma di controbattere le argomentazioni dei razionalisti e dei protestanti nello stile apo­logetico delle controversie; d) non era facile distinguere l’ordinamento degli studi teologici necessari per esercitare il ministero presbiterale da quello richiesto per chi si avviava alia ri- cerca scientifica; e) la separazione fra la filosofia e la teológia e 1’artificiosa moltiplicazione delle discipline avevano determinato un insegnamento per nozioni, ehe non aiutava gli utenti a realizzare la sintesi richiesta per una compiuta formazione umana e cristiana, soprattutto in coloro che si preparavano a svolgere il minis­tero presbiterale. f) la Sacra Scrittura non costituiva il fondamento delle discipline teologiche; assieme alla storia, alla patrologia e all’archeológia cristiana sembrava essere considerata un supporto alla teológia fondamentale, alla dogmatica e alla mo­rale. A questi e ad altri rilievi sembra dare una prima risposta il decreto del Conci­lio Vaticano II Optatam totius sulla formazione sacerdotale, promulgato il 28 ottobre 1965* 4 5. II documento, dopo avere indicato i presupposti di idoneità cul­turale per coloro che vogliono avviarsi agli ordini sacri', indica un nuovo per- corso per 1’ordinamento degli studi ecclesiastici, ehe parte dalla nécessité di “mettere in miglior rapporto la filosofia e la teológia” alio scopo di “farle con­vergere concordemente alla progressiva apertura dello spirito degli alunni ver­so il mistero di Cristo, il quale compenetra tutta la storia dei genere umano, agisce continuamente nella Chiesa ed opera principalmente attraverso il minis­tero sacerdotale”6. 39-65. Pighin, B. F., La manualistica: diritto-morale, in II diritto canonico nel sapere teologi- co, 67-88. Redaelli, C., II rinnovamento post-concliare, in II diritto canonico nel sapere teolo- gico, 89-111. 4 Optatam totius (OT), in Enchiridion Vaticanum, 1. 1243-1318. Per il nostro tema si veda il commento di Meyer, A. - Baldanza, G., II rinnovamento degli studi ecclesiastici, in II decreto sulla formazione sacerdotale, Torino-Leumann 1967. 413-478 e Alberigo, G. (a cura di), Sto­ria dei Concilio Vaticano II, V. Bologna 2001.204-210. 5 “Gli alunni dei seminario, prima di iniziare gli studi ecclesiastici propriamente detti, devono acquistare quella cultura umanistica e scientifica che in ciascuna nazione dà diritto ad accedere agli studi superiori; inoltre devono acquistare quella conoscenza della lingua latina ehe è neces­saria per comprendere e utilizzare le fonti di tante scienze e i documenti della Chiesa. E da con- siderarsi necessario altresi lo studio della lingua liturgica propria di ciascun rito, e si promuova molto una congrua conoscenza delle lingue della sacra Scrittura e della tradizione” OT 13: En­chiridion Vaticanum, 1.799. 6 OT 14: Enchiridion Vaticanum, 1.800.

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