Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)

IUS CANONICUM - Katalin Hársfai, Il diritto alla difesa nel processo di nullita matrimoniale dopo la Dignitas Connubii

224 KATALIN HARSFAI perito completa la conoscenza speciale del giudice. Si puö dire generalmente, che la difesa dell’istituzione dei matrimonio rinforza i disposti della DC. In relazione al difensore del vincolo il can. 1432 del codice del ’83 prescrive la partecipazione del difensore del vincolo nel processo matrimoniale canoni­co, per proporre d’ufficio tutti gli argomenti ehe possano essere ragionevol- mente addotti contro la nullité. L’importanza della presenza del difensore del vincolo viene sottolineata per tutto processo secondo l’art. 56. Nel interesse della difesa del vincolo matrimoniale il difensore del vincolo è obbligato di proporre in ogni grado di giudizio qualsiasi genere di prove, opposizioni ed ec- cezioni. Nelle cause in cui la causa petendi è indicato nel can. 1095, il difensore del vincolo ha il compito di collaborare, che al perito siano sottoposti le questioni chiare e la risposta dei perito non supera la sua competenza e si fondino sui principi dell’antropologia cristiana. Il dovere del difensore del vincolo di dire tutto quello ehe è a favore del mat­rimonio. Se la sentenza ha dichiarato la nullité del matrimonio e il giudice non ha interpretato correttamente la perizia, il difensore del vincolo deve indicarlo al tribunale di appello. Se il difensore del vincolo non puo agire contro la nullité dei matrimonio, in questo caso si debba rimettersi alia giustizia dei tribunale, invece non puo mai agire a favore della nullité di matrimonio. Per la difesa dei matrimonio, per pronunciare la sentenza conforme alla vérité la DC autorizza il giudice a procedere non soltanto su richiesta di una parte, ma anche d’ufficio16. Vale a dire ehe si tratta di pubblico interesse ecclesiale, ovvero si trova nella disposizione fondata al can. 1452. II giudice supplisce alia negligenza delle parti nell’addurre prove e eccezio- ni17. Queste norme stimolano il giudice alle attivité. Invece sono mold i cano- nisti che sottolineano la limitazione della liberté del giudice in relazione alia DC. Si cita il can. 1691 del codice del’83, ehe prescrive che il processo procedi secondo i canoni sui giudizio contenzioso ordinario “salvo la natura della cosa non opponga” mantenendo le norme speciali. Secondo mold canonisti, questa eccezione “salvo la natura della cosa non opponga’’ dé una possibilité per la ponderazione dei giudice di non procedere secondo processo ordinario, quando il gestire dei processi matrimoniali è troppo complicato. L’opinione contraria alla DC dé il regolamento per tutto il processo di nullité matrimoniale, e cosi non si dé posto per la ponderazione dei giudice nell’applicazione delle norme processuali. 16 DC art. 71. 17 Bersini, F., La figura dei giudice ecclesiastico nei disc orsi dei Papa in II diritto ecclesiastico 97 (1986) 635. Hársfai, K., A bíróság bizonyítási kötelezettsége házassági perekben, in Kánonjog 5(2003) 105-112.

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