Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)

IUS CANONICUM - Katalin Hársfai, Il diritto alla difesa nel processo di nullita matrimoniale dopo la Dignitas Connubii

220 KATALIN HARSFAI venuto, ivece, anche, il valore del matrimonio. Spesso il diritto della difesa dél­lé ambedue parti si incontra nella difesa dei sacramento del matrimonio. Insomma, secondo il regolamento in vigore, la particolarità dei processi mat­rimoniali, é il compito di svelare la verità obiettiva nel processo di nullité mat­rimoniale, e da questo - contro 1’azione dei attore - è indispensabile garantire la difesa della validité del matrimonio. Il discorso spesso citato da Papa Gio­vanni Paolo II fatto nel 19892, ha sottolineato alia Rota Romana, che la difesa deve essere garantita intensificamente alle persone nel processo e in relazione alla mancanza o anche al sussistere del vincolo matrimoniale. II diritto alla difesa in relazione alle parti viene dichiarato al can. 221 § 1, can. 1598 § 1 e can. 1620 punto 7, in senso stretto, ma secondo la nostra opinione ap- partiene a questo regolamento della possibilité della utilizzazione del procura­tore e delPavvocato finchè la difesa del vincolo matrimoniale è garanti to ai ca­noni riguardanti i compiti del difensore dei vincolo e del giudice3. In senso più ampio a questo appartengono le norme relative all’impiego dei perito, poichè la circostanza secondo la quale si richiede il regolamento ehe ordina i mezzi di competenza dei periti significa la difesa dei valori dei matrimonio. III. Il DIRITTO ALLA DIFESA NEL DIGNITAS CONNUBII 1. Il diritto alia difesa delle parti II diritto di impugnare viene garantito alie parti dal legislatore (in caso eccezio- nale anche il promotore di giustizia) cosi si ha un mezzo attivo di difesa dei di­ritto nelle mani delle parti, ehe possono chiarire i loro proprii stati. Per proteggere il diritto alia diffesa articolo 95 del DC afferma, che troppo utile se ambedue le parti partecipano al processo. Si sembra che si mitiga il dovere del can. 1476 del codice 83, perché si dice “è quanto mai opportuno” e non obbligatorio. Per noi è importante riferire la garanzia del diritto alia diffesa. Solo la parte parte - cipante al processo è capace di difendere i propri diritti. Per mancanza di ragione, il présidente nomina un curatore, oppure accetta ehe sia nominato dallo stato e lo comunica a tutti gli interessanti senza oltraggiare il diritto alla diffesa4. Nel DC c’è una tendenza a confermare la rappresentanza delle parti e per questo confermare la difesa efficace dei diritto. L’articolo 101 obbliga il giudice, ehe le ambedue le parti ricevano 1’aiuto attivo per la diffesa dei propri diritti. 2 Iohannes Paulus II, Allocuzione alia Rota Romana (26 ian. 1989): AAS 81 (1989) 515-530. 3 CIC Can. 1452 §§1-2 e Can. 1598 §1. 4 DC art. 99.

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