Folia Canonica 13-14. (2010-2011)

STUDIES - Angela Patrizia Tavani: Secolarizzazione della societa e nullita matrimoniali

164 ANGELA PATRIZIA TA VANI Il processo storico di trasformazione della società dovuto anche al fenome- no della secolarizzazione, ha, pertanto, messo in crisi il principio di indissolu- bilità11 ehe, ai sensi del can. 1056 del C.I.C., insieme all’unità, è una proprietà essenziale del matrimonio cristiano. L’indissolubilità del matrimonio ne implica la perpetuità, owero per la Chiesa il matrimonio, se rato e consumato, dura fi- no alla morte di uno dei coniugi12. Il rimedio della cessazione degli effetti civili del matrimonio, introdotto con Legge n. 898 del 1970 ha concretizzato l’elisione del principio di indissolubi­lità13 dal modello di matrimonio civile. Deve peraltro rilevarsi ehe già diverso tempo prima rispetto all’influsso del­la secolarizzazione sull’istituto del matrimonio, erano state avanzate alcune ar- gomentazioni tese a mettere in discussione il principio di indissolubilità cui si contrapposero con vigore sia Leone XIII con 1’Enciclica Arcanum Divinae Sapientiae14 sia Pio XI con 1’Enciclica Casti Connubi15 dei 31 dicembre 1930. Significativa fu altresi la forte opposizione deli’Opera dei congressi, la prima forma di organizzazione delTUnione dei Giuristi Cattolici, al disegno di legge Zanardelli e Cocco Ortu dei 26 novembre 1902 sull’introduzione del divorzio in Italia, ehe fu respinto con öltre quattrocento voti contrari a fronte di tredici voti a favore16. La legge italiana sul divorzio è stata considerata da alcuni studiosi canonist! come una grave ingerenza statuale sul principio di indissolubilità del matrimo­nio canonico, tanto che il matrimonio civile, privato dei connotati di identi- ficazione, è stato considerato come una fattispecie negoziale diversa da quella prevista dalTordinamento canonico17. Giovanni Paolo II, nei primi anni del Suo pontificate, denunciava nell’En- ciclica Familiaris Consortio nel 1981 il pericolo in cui versava la famiglia a causa " Si tratta di un principio ehe trae la propria origine dal diritto divino. Fu solo ob duritiam cordis ehe fu permesso ágii Ébrei di ripudiare (c.d. libellum repudii) le loro mogli in determinati casi. Legge questa revocata ad opera di Cristo, ristabilendo la legge primitiva, con le parole “Quod Deus co- niunxit homo non separet” (Mat., 19,6) e dichiarando ehe: “Omnis qui dimittit uxorem suam, aut alteram ducit, moechatur” e “qui dimissam a viro ducit, moechatur” (Luc. 16,18). 12 Ai sensi del can. 1141 C.l.C. 13 In argomento cfr. R. Coppola, Divorzio e secolarizzazione in Italia ed in Spagna, in Studi in onore di Lorenzo Spinelli, Modena, 1989; cfr. altresi A. Bettetini, La secolarizzazione dei matrimonio nell’esperienzagiuridica contemporanea, Padova, 1996, pp. 180-215 il quale defînisce il matrimonio at- tuale come “post-cristiano”, essendo venuto meno 1’influsso esercitato dal cristianesimo, sebbene lo stesso autore sottolinea ehe il matrimonio cosi come proposto dalla Chiesa risulti sempre un punto di riferimento morale forte. Per un’analisi della giurisprudenza rotale in materia cfr. F. López Illana, Secolarizzazione della società ed esclusione deli’indissolubilità del matrimonio canonico, in Giomate Canonistiche Baresi, II parte, Bari, 2002. 14 Enciclica Arcanum Divinae Sapientiae del 10 febbraio 1880, in ÆS.S., 12 (1879), p. 396. ,s Enciclica Casti Connubii del 30 dicembre 1930, inÆA.S., 22 (1930), p. 574. 16 Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XXI, II sessione 1902, Documenti — Disegni di legge e relazioni, n. 207, p. 302. Cf. G. Dalla Torre, L’Opera dei congressi e i rapporti fra Chiesa e Stato in Italia (Appunti in margine ad un centenario), in Iustitia, 1975, pp. 13 ss. 17 G. Mantuano, Divorzio e nullità del matrimonio concordatario, Roma 1970, pp. 7—9.

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