Folia Canonica 12. (2009)

STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris

SIGNIFICATO E LIMITI DELLA DEFINIZIONE DI CHIESA SUI IURIS 85 Nel caso di matrimoni misti o quando i genitori appartengono a diverse Chiese sui iuris, la normatíva canonica présenta delle diversità, a seconda che il battezzando sia minore o maggiore di quattordici anni. Nella tradizione orien­tale, la regola generale è ehe il bambino viene ascritto alla Chiesa del padre, ma si prevede anche la possibilità di stabilire una intesa fra i genitori9', affinché egli possa essere ascritto alla Chiesa della madré91 92. Invece, nella vigente normatíva canonica della Chiesa latina la regola generale richiede 1’intesa tra i genitori, mentre, in caso di mancanza di accordo, il bambino segue la Chiesa del padre93. Sopra l’età di quattordici anni, il can. Ill § 2 del CIC ed il can. 30 del CCEO indicano lo stesso criterio di scelta libera della Chiesa a cui appartenere. Tuttavia, è doveroso favorire l’ascrizione del battezzando alla Chiesa che è più affine alla sua cultura94. Il papa Giovanni Paolo II affronté la questione del criterio di appartenenza alla Chiesa dei figli di genitori di rito diverso nel suo discorso di presentazione dei CCEO. Questo argomento era stato più volte sottoposto a dibattito durante le successive fasi di revisione del diritto canonico orientale, e significativa- mente, il papa lo collocô nel contesto della protezione dei patrimonio delle Chiese orientali, soprattutto nelle regioni in cui esse sono minoritádé95. Per quanto si riferisce ai battezzati acattolici ehe convengono alla piena co- munione con la Chiesa cattolica, loro devono conservare e osservare il proprio rito; per questa ragione devono essere ascritti alla Chiesa cattolica parallela a quella non cattolica di origine96. Tuttavia, l’ascrizione dovrebbe ritenersi valida anche nel caso in cui essa non fosse stata fatta in conformità con questa regola generale. Peraltro, l’usanza di frequentare un rito diverso da quello di origine non comporta l’ascrizione a quella Chiesa sui iuris, neppure se il fedele orientale è stato affidato stabilmente alla cura di un Gerarca o del parroco di un’altra Chiesa sui iuris. I chierici, dei resto, possono assumere un impegno pastorale in una Chiesa sui iuris diversa da quella di personale appartenenza, senza ehe ques­to fatto modifichi la loro originaria ascrizione ecclesiale. Infine, ogni fedele cristiano è tenuto all’obbligo di non indurre nessuno a cambiare rito; nel caso in cui lo facesse, sarebbe punito con una pena adeguata, indeterminata ma obbligatoria97. 91 Cfr. Nuntia 29 (1989), 6. 92 Cfr. CCEO, can. 29. 91 Cfr. CIC, can. 111. “ Cfr. CCEO, can. 588. 99 Cfr. P. Gefaell, La presentazione del Codice orientale, in Ius Ecclesiae 3 (1991) 350-351. 96 Cfr. OE, 4; CCEO, can. 35. 97 Cfr. CCEO, cann. 31 e 1465.

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