Folia Canonica 12. (2009)
STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris
86 LUIS OKULIK 9. La Chiesa latina: è una Chiesa sui iuris? A norma dei cann. Ill §2e 112 del CIC, anche la Chiesa latina viene soli- tamente intesa come una Chiesa sui iuris, governata a norma del suo diritto proprio. A questo proposito, bisogna perô notare che alcuni autori, pur sostenendo questa considerazione, si sono premurati di segnalare ehe la natura specifica della Chiesa latina la fa esulare dalle figure giuridiche delineate nel diritto orientale98. Per questa ragione viene affermato ehe nel far riferimento al Romano Pontefàce quale Patriarca d’Occidente, Vescovo di Roma, Arcivescovo e Met- ropolita della provincia ecclesiastica di Roma, Primate d’Italia, si deve considerare con grande attenzione il fatto che nella potestà primaziale conferita da Cristo a Pietro e ai suoi successori non vi è luogo per effettuare "adequatae distinctiones ” fra i poteri che gli spettano, e pertanto, non si puô configurare la struttura della Chiesa latina in un modo analogo a quello delle Chiese orientali sui iuris. Nella redazione dei cann. 111 § 2 e 112 del CIC si usa l’espressione “Chiesa rituale di diritto proprio”, indicando separatamente la Chiesa latina, la quale solo indirettamente viene considerata alla pari delle cosiddette Chiese rituali. In- vece, nella redazione dei canoni delle Chiese orientali (CCEO) si usa specifi- camente la clausola “etiam Ecclesiae latinae” ogni volta che si fa riferimento aile diverse situazioni giuridiche che scaturiscono dal rapporto fra la Chiesa latina e le Chiese orientali cattoliche. E precisamente questa clausola ehe viene spesso considerata quale fattore indicativo dell’uguale conformazione giuridica delle Chiese, concludendo perciô ehe la Chiesa latina è, a tutti gli effetti, una Chiesa sui iuris, simile alle Chiese orientali nella sua struttura propria. Eppure, seguen- do la logica dell’elaborazione delle norme canoniche, la clausola “etiam" indica piuttosto un rapporto fra entità diverse ehe la formulazione della legge canonica volutamente intende distinguere. Di conseguenza, si puô ri tenere che il Legislatore non consideri la Chiesa latina come un’altra Chiesa sui iuris, secondo i tratti strutturali delle Chiese orientali cattoliche, giacché il principio dottrinale dell’uguale dignità fra le Chiese non richiede nessuna uniformità giuridica, am- mettendo, perciô, modelli diversi di organizzazione ecclesiastica. Questa diversità è stata fortemente sottolineata nel comunicato dei Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani, del 22 marzo 2006, dove si rendevano pubblici i fondamenti della decisione del papa Benedetto XVI di rinunciare al titolo di Patriarca d’Occidente99. Non intendo adesso entrare nel merito della questione, che a mio awiso rimane aperta, giacché tra la “sop- pressione del titolo” nella pubblicazione deïïAnnuario Pontificio e la decisione del papa Benedetto XVI di “tralasciare” questo titolo o di “rinunciare” ad esso, 98 Cfr. Zuzek, Le “Ecclesiae sui iuris", 874-878. 99 Cfr. Pontificio Consiglio per la promozione dell’unitA dei cristiani, «Comunicato circa la soppressionc del titolo “Patriarca d’Occidente” nell’Annuario Pontificio 2006», in Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, n. 0142 del 22 marzo 2006. Questo comunicato non è stato pubblicato su L’Osservatore Romano.