Folia Canonica 12. (2009)
STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris
70 LUIS OKULIK Secondo la Lumen gentium, il principio di unità nella Chiesa particolare o diocesi è il vescovo in comunione con il romano pontefice9. Pertanto, la Chiesa diocesana è una Chiesa particolare nella quale esiste e opera la Chiesa universale. Invece, gli altri coetus o raggruppamenti di diocesi non sono Chiese parti- colari ma Chiese locali, che rappresentano una espressione privilegiata della collegialità. Con questa visione alcuni autori arrivano ad equiparare le Chiese patriarcali orientali alle conferenze episcopali latine. La differenza, perô, è chia- ra: il présidente della conferenza episcopale e l’assemblea plenaria della confe- renza non costituiscono un livello intermedio nella gerarchia della Chiesa tra il vescovo diocesano e il romano pontefice, mentre il patriarca e il sinodo della Chiesa patriarcale costituiscono a tutti gli effetti un livello intermedio. Állóra, secondo la visione di Orientalium Ecclesiarum, la Chiesa universale è formata da fedeli raggruppati in “Chiese particolari” in comunione tra loro. Il principio di unità in queste “Chiese particolari” non è un vescovo ma una struttura gerarchica (il patriarca con i vescovi della Chiesa patriarcale). Questo coetus di fedeli congregato attomo alla propria gerarchia di solito trova i suoi origini nelle stesse circostanze storico-sociologiche ehe spiegano la nascita delle “nazioni”. Il Codex Iuris Canonici (CIC) 1983, nei canoni 368-369, adopera il termine Chiesa particolare nel senso della Lumen gentium e di Christus Dominus, cioè, nel senso di diocesi e figure equiparate, mentre usa il termine “Chiesa rituale sui iuris”, o semplicemente rito, in riferimento alle Chiese orientali10 11 12. Il CCEO, dal canto suo, nel can. Tl ha adoperato il termine “Chiesa sui iuris” per designare quello che il decreto Orientalium Ecclesiarum chiamava "Chieseparticolari o riti". Infatti, il concetto di “Chiese sui iuris” designa «un rag- gruppamento di fedeli cristiani congiunto dalla gerarchia, a norma dei diritto, ehe la suprema autorità della Chiesa riconosce espressamente o tacitamente come sui iuris» (CCEO, can. 27). Pertanto, e per seguire un criterio di uni- formità terminologica con il diritto latino, il CCEO ha riservato il nome di “Chiesa particolare” per indicare 1’eparchia, ehe è l’equivalente della diocesi latina". Il rito, invece, «è il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, ehe si esprime in un modo di vivere la fede ehe è proprio di ciascuna Chiesa sui iuris»'2. Secondo questa definizione, quindi, ogni Chiesa sui iuris possiede un rito proprio, costituito non soltanto dagli aspetti liturgici e disciplinari, ma anche dall’eredità culturale ed storica di un popolo ehe gli conferisce una identità propria. ’ Cfr. Ibid. 10 II termine «Chiese sui iuris» viene usato nel CIC nei canoni 111 e 112; invece, il termine «rito», corne équivalente a Chiesa sui iuris, viene usato nei canoni 214, 383 §2, 450 §1, 476, 518, 1015, 1021, 1109, 1127 §1. 11 Cfr. CCEO can. 177 §1. 12 CCEO, can. 28 §1.