Folia Canonica 12. (2009)
STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris
SIGNIFICATO £ LIMITI DELLA DEFINIZIONE DI CHIESA SUI IURIS 71 3. Alcuni fondamenti ecclesiologici della dottrina del Concilio Vaticano II 3.1. Il rapporto fra Chiesa particolare e Chiesa universale La pluralità delle Chiese particolari che si costituiscono attomo ai vescovi, non è di per sé necessaria per realizzare la comunione con Dio in quanto tale, che rimane il valore primario della salvezza, ma è necessaria per realizzare la comunione tra i vescovi, e percio tra le Chiese particolari13. Di conseguenza, non si puô ritenere che esista una Chiesa universale e una Chiesa particolare, come se esse si materializzassero in entità concrete distinte. Esiste, invece, Tunica Chiesa di Cristo, che si realizza secondo due dimensioni: quella particolare e quella universale. Corne la Chiesa universale esiste solo in quanto esiste la Chiesa particolare (in cui si realizza “in quibus" e da qui si costi- tusce “ex quibus"), cosi, anche il collegio dei vescovi esiste solo in forza dei fat- to ehe esistono i singoli vescovi. La salvezza, infatti, puo realizzarsi solo nella Chiesa particolare, poiché è solo nella Chiesa particolare dove i sacramenti e la parola sono celebrati14 15. Come frutto delTapprofondimento di queste premesse ecclesiologiche, il Concilio Vaticano II afferma con chiarezza il valore della Chiesa particolare, ribadendo ehe essa è il luogo di realizzazione della Chiesa universale. La dottrina conciliare dimostra anche ehe Tecclesiologia prende necessariamente lo spunto dalla comunità eucaristica. In questa maniera si supera Tantica concezio- ne per cui una Chiesa particolare veniva intesa come una mera circoscrizione amministrativa in funzione di quella universale, da dove ne conseguiva ehe un vescovo era una sorta di funzionario papale legato ad una realtà locale, ehe doveva prestare il giuramento di obbedienza ed era tenuto alla visita ad limina'"'. La dottrina conciliare non afferma la priorità né della Chiesa universale né della Chiesa particolare; piuttosto riafferma la complementarietà della duplice struttura ecclesiale, in forza della quale si puô asserire ehe l’unità della Chiesa non trova la sua origine nelTuniformità ma piuttosto nella pluralità16. A questo proposito, quindi, si puô affermare ehe uno dei meriti delle due codificazioni (CIC e CCEO) è proprio quello di aver stabilito un nuovo equi- librio costituzionale tra la dimensione universale e quella particolare della Chiesa di Cristo17 *. 13 Cfr. E. Corecco, Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico, G. Borgonovo - A. CATTA- NEO (a cura di), Casale Monfcrrato (AL) 1997, vol. II, 133. “ Cfr. Ibid., 132-134. 15 Cfr. Y. CoNGAR, Notes sur le destin de l’idée de collégialité épiscopale en Occident au Moyen Age (VII-XVI siècles), in La collégialité épiscopale (Unam Sanctam 52), Paris 1965, 113-127. “ Cfr. LG 13; LG 11,2; OE 13. 17 Cfr. Corecco, lus et communio, 688; J. Her VADA, Elementos de Derecho Constitucional Canonico, Pamplona 2001, !2001, 85-92.