Folia Canonica 12. (2009)

STUDIES - Georges Ruyssen: Forme istituzionali di collaborazione interrituale, ieri ed oggi

114 GEORGES RUYSSEN mente la disciplina ecclesiastica nel pieno rispetto dei proprio patrimonio ritua­le di ogni Chiesa sui iuris. Questo si realizza tramite “uno scambio luminoso di prudenza ed esperienza e mediante un confronto di pareri” ehe fa nascere “una santa cospirazione di forze per il bene comune delle Chiese” (c. 322/CCEO §!)• I campi d’azione delTassemblea interrituale non vengono determinati dal canone, ma dagli statuti. La competenza è senz’altro generica e quasi senza con­fini. Prima di tutto si estende a tutti i campi dove la collaborazione fra le diverse Chiese sui iuris è necessaria per motivo che si tratta di interessi comuni e vitali che trascendono i confini o le forze di ciascuna Chiesa sui iuris presente nella nazione o regione. Per esempio: i rapporti con le autorità civili, l’ecumenismo, i rapporti con l’islam, l’emigrazione dei cristiani, la testimonianza cattolica o ancora la contribuzione delle Chiese per la pace nel Medio Oriente. Poi la competenza si estende anche a tutti campi dove la collaborazione è auspicabile per raggiungere una maggiore utilità o efficacia. Par esempio: gli Statuti per­sonali (cfr. c. 99/CCEO §2) la pastorale e l’amministrazione dei sacramenti (cfr. c. 696/CCEO §3), l’azione sociale e le opere di carità, le scuole e le università/facoltà cattoliche o ecclesiastiche, i mezzi di comunicazione, il programma di catechismo a livello nazionale o regionale (cfr. c. 622/CCEO §1), l’erezione o l’approvazione di associazioni di fedeli, la formazione dei clero (cfr. c. 332/CCEO §2), l’amministrazione della giustizia (cfr. c. 1068/CCEO) ecc. Ricordiamo ehe il CCEO prevede in alcuni casi ehe i gerarchi sono tenuti oppure invitati a consultare gli altri gerarchi cattolici ehe esercitano la loro potestà nello stesso territorio66. II secondo ed il terzo paragrafo trattano delle decisioni dell’assem- blea interrituale. §2. Le decisioni di questa assemblea non hanno forza giuridica di obbligare, a meno ehe non si tratti di cose ehe non possono pregiudicare in alcun modo il rito di ciascuna Chiesa sui iuris e la potestà dei Patriarchi, dei Sinodi, dei Metropoliti e dei Consigli dei Gerarchi, e ehe inoltre siano state stabilite insieme almeno con due terzi dei voti dei mem­bri aventi voto deliberativo e siano state approvate dalla Sede Apostolica. §3. Una decisione, anche se presa con voto unanime, che in qualunque modo ecceda la competenza di questa assemblea, non ha nessun valore finché non sia stata approvata dallo stesso Romano Pontefice. Se i campi di competenza sono ampi e vasti, il secondo paragrafo vi pone un limite nel senso ehe le decisioni dell’assemblea non possono “pregiudicare in alcun modo il rito di ciascuna Chiesa sui iuris e la potestà dei Patriarchi, dei Sinodi, dei Metropoliti e dei Consigli dei Gerarchi”. La ratio è il carattere sui iuris di ciascuna Chiesa in funzione dei suo rito tale ehe definito dal c. 28/CCEO §1 come “Patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, “ Si vedano i cc. 99 §2, 720 §3, 784, 792, 1013 §2, 1405 §3/CCEO. Cfr. supra nota n° 51.

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