Folia Canonica 12. (2009)
STUDIES - Georges Ruyssen: Forme istituzionali di collaborazione interrituale, ieri ed oggi
FORME ISTITUZIONALI DI COLLABORAZIONE INTERRITUALE... 107 didtà delle assemblée. In questo senso i due documenti conciliari OE e CD sono complementari e vanno letti insieme45. II Motu Proprio Ecclesiae Sanctae I (ES I) dell’agosto 196646 ehe contiene delle norme pratiche per implementare i principi direttivi dei Decreti conciliari Christus Dominus e Presbyterorum Ordinis, prevede per CD n° 38 delle normative in ES I, n° 41. Tuttavia per quanto riguarda le assemblée interrituali dei gerar- chi, ES non specifica nulla, ma menziona soltanto la collaborazione interrituale a livello dei consigli pastorali47. La collaborazione interrituale nel CCEO II gruppo speciale De Lege Ecclesiae Fundamentali (LEF) tenne dal 24 al 29 settembre 1979 una sessione in cui vennero accennati i rapporti interrituali48. II c. 78, poi 79 §2 LEF, prevede ehe i vescovi diocesani di vari riti, esercitando la loro missione pastorale nello stesso territorio, procurino coi mutuo scambio di consigli in periodici incontri, di favorire l’unità di azione fra di loro49. Questo canone non fu inserito nel CIC dei 1983; percio il CIC non menziona la collaborazione interrituale. Il c. 450/CIC §1 prevede timidamente ehe “possono essere invitati anche gli Ordinari di un altro rito, in modo tuttavia ehe abbiano soltanto voto consultativo, a meno ehe gli statuti della Conferenza episcopale non stabiliscono diversamente”50. Quindi i vescovi latini devono riferirsi al c. 322/CCEO per quanto riguarda la collaborazione con gerarchi di altre Chiese sui iuris. Tra l’altro il c. 322/CCEO include esplicitamente i gerarchi della Chiesa latina. 45 Tutti gli altri commenti circa OE n° 4 sul carattere giuridico delle assemblée, il loro scopo e l’oggetto della collaborazione interrituale valgono anche per CD n° 38, 6. 46 Paulus VI, Motu proprio Ecdesiae Sanctae, 6 Augusti 1966, AAS 58 (1966) 757-787. 47 ES I, n° 16 §5 : « Ubi adsunt in eodem territorio Hierarchiáé diversi ritus, valde commendatur ut, quantum possibile est, Consilium Pastorale sit indolis interritualis, hoc est e clericis, religiosis et laicis diversorum rituum constet." Si veda anche: Brogi, I Cattolici orientali (nt. 43), 240. 48 Communicationes 12 (1980) 27: “LEF continere debet id quod praecedit et iustificat legislationem uniuscuiusque Ecclesiae ritualis atque determinare debet principia de relationibus inter diversos ritus. Placet responsum Relatoris. Attamen — uti adiungit quartus Consultor — quaestio de relationibus inter personas diversorum rituum suo loco suscitari denuo potest." 49 C. 78, poi 79 §2 LEF : « Curent Episcopi dioecesani variorum Rituum in eodem territorio munus suum explentes ut, collatis consiliis in periodicis conventibus, unitatem actionis inter diversos Ritus foveant, similem etiam, quantum id sinat proprii Ritus indoles, disciplinam legibus suis inducentes »; in Communicationes 13 (1981) 77. La fonte è il c. 4 del MP Cleri Sanctitati. 50 Precisiamo ehe la Commissione per la Revisione dei Codice, nclla sua riunione del 16 febb- raio 1980, discusse sull’idea di dare il voto deliberativo agli ordinari dei riti orientali in quanto am- messi nelle conferenze episcopali. Communicationes 12 (1980) 265: “[...] di ammettere gli uni [i Vescovi emeriti] e gli altri [Ordinari dei vari riti] con voto consultativo o deliberativo in base agli statuti della Conferenza episcopale.” Alcuni consultori rigettavano quest’idea per due motivi: “a) la Conferenza episcopale è un’istanza gerarchica con funzione anche legislativa e non è logico che abbiano voto deliberativo gli Ordinari di altri riti; b) sono previsti, per i problemi pastorali in comune, degli