Folia Canonica 12. (2009)

STUDIES - Georges Ruyssen: Forme istituzionali di collaborazione interrituale, ieri ed oggi

108 GEORGES RUYSSEN Il CCEO contiene tre canoni sugli incontri interrituali con lo scopo di pro- muovere la collaborazione interecclesiale. C. 84/CCEO §1: Il Patriarca abbia la massima solledtudine affinché, sia lui sia i Vescovi eparchiali della Chiesa a cui egli presiede, confrontando i pareri, specialmente nelle assemblée previste dal diritto, con i Patriarchi e i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio, promuovano l’unità d’azione tra di loro e cono tutti gli altri fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa sui iuris e, unendo le forze, aiutino le opere comuni ehe intendono promuovere più speditamente il bene della religione, tutelare più efficacemente la disciplina ecclesiastica, nonchéfavorire concordemente l’unità di tutti i cristiani. II canone fa un riferimento esplicito alie assemblée dei gerarchi di diverse Chiese sui iuris, inclusa la Chiesa latina, previste dal c. 322/CCEO. Ispirato da OE n° 4, il canone aggiunge tra “communia opera” la çromozione per l’unità dei cristiani come luogo di collaborazione interrituale. E chiaro che, se le Chiese orientali cattoliche hanno in virtù del c. 903/CCEO uno speciale compito per promuovere l’unità fra tutte le Chiese orientali, non possono raggiungere questo scopo ciascuna per se stessa. La collaborazione interrituale si situa a livel- lo dei patriarchi e dei vescovi eparchiali delle varie Chiese sui iuris nello stesso territorio, come par esempio l’Assemblea della Gerarchia cattolica dell’Egitto, o l’Assemblea dei Patriarchi e dei Vescovi cattolici del Libano. Una concretizza- zione di collaborazione interrituale prevista dal CCEO a questo livello è l’ere- zione di un seminario comune a diverse Chiese sui iuris nel senso dei cc. 332 §2 e 343/CCEO5'. Si speciali incontri o convegni a cui possono partecipare Ordinari dei vari riti interessati ai problemi pastorali dcllo stesso territorio.” Alla fine si è preferito “lasciare la decisione degli inviti e del tipo di voto agli statuti delle singole Conferenze episcopali, sia perché le circostanze sono molto diverse nei vari territori, sia anche perché la presenza di qualche Ordinario di altro rito in una Conferenza epis­copale non créa difficoltà all’cventuale formulazione di norme per la sola Chiesa latina.” 51 C. 332/CCEO §2: “Si deve erigere un seminario maggiore ehe serva o a un’eparchia molto ampia oppure, se non a un’intera Chiesa sui iuris [...], anzi anche a diverse Chiese sui iuris che han­no un’eparchia nella stessa regione o nazione ...”. C. 343/CCEO : « Gli alunni, anche se ammessi in un seminario di un’altra Chiesa sui iuris o in un seminario comune a più Chiese sui iuris, siano formati secondo il rito proprio: la consuetudine contraria è riprovata.” Si veda anche il c. 99/CCEO §2: “Se diversi Patriarchi usufruiscono nello stesso luogo della potestà riconosciuta o concessa negli Statuti personali, conviene che negli affari di maggior impor- tanza agiscano di comune intesa.”; il c. 622/CCEO sulla “commissione catechistica costituita con altrc Chiese sui iuris per lo stesso territorio o regione socio-culturale”; il c. 720/CCEO §3 sullo sta­bilire della grave nécessita che legittima l’assoluzione collettiva, prevede ehe il vescovo eparchiale confronterà “il suo parere con i Patriarchi e con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris ehe esercitano la loro potestà nello stesso territorio”; il c. 784/CCEO sullo stabilire delle norme sull’esame dei fidanzati “d’intesa con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio”; il c. 792/CCEO sullo stabilire di altri impedimenti dirimen­ti al matrimonio “d’intesa con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris interessate e dopo aver consultato la Sede Apostolica”; il c. 1013/CCEO §2: “I Patriarchi e i Vescovi eparchiali delle di­verse Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello tesso territorio abbiano cura, d’intesa tra loro, di stabilire la stessa norma suile tasse e sulle offerte.”; e il c. 1405/CCEO: “I Patriarchi e i Ves-

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