Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Julio García Martín-Nicola Gallucci: La potesta dei giudici e dei tribunali e il suo esercizio secondo il can. 135, § 3

LA POTESTÀ GUIDIZIALE E IL SUO ESERCIZIO 39 C’è da rilevare che nei confronti della legislazione anteriore la norma è nuo- va. Ciô evidentemente richiede di considerare, almeno brevemente, la norma anteriore sulla materia e la formazione della nuova disposizione. La conoscenza approfondita di esse ci permetterà di comprendere meglio il dettato del can. 135, § 3. I. La POTESTÀ GIUDIZIALE NELLA LEGISLAZIONE ANTERIORE Prima di occuparci della formazione del can. 135, § 3 sembra opportuno premettere le nozioni più comuni sulla potestà di giurisdizione e anche la col- locazione della materia nella precedente legislazione, ehe senza dubbio perme­tterà di capire meglio le disposizioni dei Codice vigente sulla materia. í. Nozioni generiche sulla potestà di giurisdizione Per quanto riguarda la collocazione della materia, la legislazione anteriore si occupava della potestà nella Chiesa nel Titolo V De potestate ordinaria et delegata (cann. 196-210), inquadrato nella Sezione I De clericis ingemre nella Prima parte De clericis del libro II De personis. A proposito del Titolo, alcuni autori awertono ehe esso non adopera il termine «giurisdizione» (iurisdictio), perché la parola potestas comprende anche quella chiamata dominativa, non compresa dal concetto giuridico di giurisdizione. Queste distinzioni generiche spingono a premettere le nozioni fondamentali. Il Titolo incomincia determinando l’ambito della potestà di giurisdizione o di govemo nel foro interno e nel foro esterno5 6, senza alcun riferimento alla potestà dominativa, ehe il Codice considerava diversa dalla potestà di giuris­dizione e non attribuiva a tutti i chierici, presbiteri compresi7. Alla potestà dominativa si applicavano alcune disposizioni relative a quella di giurisdizione8. La potestà di giurisdizione si diceva propria delle società perfette e comprende- va la potestà legislativa, la giudiziale e la coattiva9. Il Codice distingueva la 51 o annes Paulus II, const, ap. Ecclesia in Urbe, 1.1. 1998, art. 36, § 1 : AAS 90 (1998) 191, de- termina che il Vicario giudiziale esercita autorità amministrativa, disciplinare ed economica. Questa distinzione, ehe si allontana dalle nozioni dei Codice, è una ripetizione dclla disposizione precodi- ciale di Paolo VI, cfr. nota 4. Tale imprccisionc tcrminologica sembra in uso; ad esempio, PlNTO GÔMEZ, «La giurisdizione», 124-125, riconosce al giudice il poterc punitivo c il potcre discrezio- nale per parccchi atti propri della potestà esecutiva, ma usa tale qualifica. 6 Codice 1917 can.196. 7 Codice 1917 can. 501, § 1: «Superiores et Capitula ad normam constitutionum et iuris com­munis, potestatem habent dominativam in subditos; in religione autem clericali exempta, habent iurisdictionem ecclesiasticam tam pro foro interno quam pro externo». 8 La Pontificia Commissio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos, 26. III. 1952: AAS 44 (1952) 497, dichiaro ehe i canoni 197, 199, 206—209 si applicavano pure alla potestà dominativa, se dal testo o dal contesto délia legge o dalla natura dclla cosa non risultava il contrario.

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