Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Julio García Martín-Nicola Gallucci: La potesta dei giudici e dei tribunali e il suo esercizio secondo il can. 135, § 3
40 JULIO GARCÍA MARTÍN-NICOLA GALLUCCI potestà giudiziale dalla potestà volontaria, che era esercitata sui propri sudditi, ma poteva esserlo anche in proprio favore10 11, cosa che non poteva accadere con quella giudiziale", come recita la massima Nemo — infatti - iudex in causa sua. Un altro canone usava l’espressione giurisdizione volontaria per indicare una potestà diversa da quella giudiziale, per cui la si poteva esercitare in proprio favore12. Gli autori usavano anche altri termini, quali potestà governativa, se riguardava le persone, e potestà amministrativa, se aveva come oggetto le cose. Tale vari- età puô intendersi un segno di deficienza del Codice in materia. Le norme che ne disciplinano l’esercizio sono diverse. Questa potestà poteva essere ordinaria e delegata13. La potestà ordinaria è quella annessa all’ufïicio dallo stesso diritto, vale a dire ehe si riceve con fufficio. Tale potestà poteva essere propria o vicaria. Si diceva propria quella esercitata a nome proprio, e vicaria quella esercitata a nome di un altro, di cui si facevano le veci. La potestà delegata invece è quella concessa alla persona indipendendente- mente dalTuflicio, purchè si trovi nelle condizioni previste dal diritto. Altra distinzione sull’esercizio di taie potestà era che quella ordinaria di giurisdizione poteva essere delegata in tutto o in parte, se non era stabilito di- versamente dal diritto14. Secondo questo principio generale, si poteva delegare anche la potestà giudiziale. Un altro principio generale era che la potestà di giurisdizione si esercitava direttamente sui propri sudditi15. 2. La potestà giudiziale ordinaria e delegata In conformità con queste disposizioni la potestà giudiziale poteva essere ordinaria e delegata16. Da quanto detto si conclude che la delega della potestà giudiziale era conforme al principio generale sopra indicato17. Non si presume10 Codice 1917 can. 201, § 3: «Nisi aliud ex eorum natura aut ex iure constet, potestatem iuris- dictionis voluntariam seu non-iudicialem quis exercere potest etiam in proprium commodum, aut extra territorium exsistens, aut in subditum e territorio absentem». 11 Codice 1917 can. 201, § 2: «Iudicialis potestas tam ordinaria quam delegata exerceri nequit in proprium commodum aut extra territorium, salvis prescriptis can. 401, § 1; 881, § 2, et 1637». 12 Ibidem. 13 Codice 1917 can. 197. 14 Codice 1917 can. 199, § 1: «Qui iurisdictionis potestatem habet ordinariam potest eam alteri ex toto vel ex parte delegare, nisi aliud espresse iure caveatur». 15 Codice 1917 can. 201, § 1. 16 Codice 1917 can. 201, § 2: «Iudicialis potestas tam ordinaria quam delegata exserceri nequit in proprium commodum aut extra territorium salvis praescriptis can. 401, §1; 881, § 2, et 1637». 17 Cadreros DE Anta, «De los proccsos...», 273, per negare all’Officiale di giustizia la capacità di delegare la potestà giudiziale, afferma che il can. 199, § 1 si riferiscc alla potestà amministrativa. «La facultad de dclegar es propia de la potestad administrativa, y en este sentido ha de entenderse el § 1 del canon 199. El juez sólo puede dclegar para la ejecución de determinados actos procesales que no impliquen jurisdicciôn».