Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Julio García Martín-Nicola Gallucci: La potesta dei giudici e dei tribunali e il suo esercizio secondo il can. 135, § 3

38 JULIO GARCÍA MARTÍN-NICOLA GALLUCCI Infatti, alcuni di loro, pur non facendo menzione degli atti preparatori, propendono per due tipi di potestà giudiziale: una potestà giudiziale istruttoria o di conoscenza {potestas cognoscendi), ed un’altra decisoria {potestas definiendi)'. Secondo questa distinzione tutti gli atti preparatori dei decreti e delle sentenze sono propri della potestà giudiziale istruttoria e, di conseguenza, si afferma che questa puô essere delegata. E evidente che da questa possibilità di delega sono esclusi i decreti* 2 e le sentenze. Inoltre, gli atti preparatori di qualsiasi decreto o sentenza sembrano essere circoscritti o ridotti, alTistruttoria di una causa. Tuttavia sulla base del can. 1617, che stabilisée atti del giudice la sentenza, il de­creto decisorio e il decreto semplice delle disposizioni sui processo penale, le norme generali sugli uffici ecclesiastici e gli atti amministrativi, in particolare sui decreto singolare, anche in virtù delle disposizioni dei Codice anteriore3, cosi come venne confermato da una successiva costituzione apostolica sempre ante­riore al Codice vigente4, si puô dissentire da questa opinione e affermare ehe ci sono atti preparatori di decreti ehe non comportano esercizio di potestà giudiziale e ehe oltrepassano i limiti dell’istruttoria di una causa, come sono la costituzione dei tribunale, gli atti del difensore del vine olo, dei promotore di giustizia, dei cancelliere dei tribunale, dei notai, la notifica degli atti, la nomina dei periti e via dicendo, e, di conseguenza, pensare ehe gli atti preparatori siano esercizio della potestà esecutiva, per cui possono essere delegati. Pertanto rite- niamo ehe i giudici e i tribunali ecclesiastici siano dotati sia della potestà giudiziale sia di quella esecutiva5. Noi ci occuperemo di questa loro duplice potestà. ' Cfr. Pinto Gômez, J. M., «La giurisdizione», in Bonnet, P. A.-Gullo, C. (a cura di), IIpro­cesso matrimoniale canonico, Città del Vaticano 1994, 110 e 119; Llobell, J., «La delega della potestà giudiziaria nell’ordinamento canonico», in lus canonicum volumen especial 1999. Escritos en honor de Javier Pervada, 461; Arroba Conde, M. J., Diritto processuale canonico, Roma 52006, 91-92; Stan- kiewicz, A., «I tribunali (artt. 22-64)», in Bonnet, P. A.-Gullo, C. (a cura di), IIgiudizio di nul- lità matrimoniale dopo 1’istruzione "Dignitas connubii". Parte Seconda: La parte statica dei processo, Città del Vaticano 2007, 49. Nel can. 1425, § 2 la parola cognoscendas significa «giudicare», cioè esercitare la potestà giudiziale in sè, ma non uno dei due aspetti. Il Codice non fa simile distinzione per le funzioni legislativa cd esecutiva, nonostante il can. 50 determini gli atti preparatori dei decreto singolare e il can. 51 distingua tra i decreti decisori e i dec­reti semplici. Altrettanto si potrebbe dire dell’esercizio della potestà legislativa delle Conferenze Episcopali, dei Concili particolari, ecc., dove ci sono atti preparatori, quali costituzione delle as­semblée, votazioni, recognitio della Santa Sede e promulgazione, e non si paria di potestà legislativa istruttoria e potestà legislativa decisoria. 2II can. 1590, § 2 consente di delegare all’uditore il risolvere la causa incidcntale con un decreto. 31 canoni 1840 e 1868 del Codice 1917 stabilivano una distinzione tra sentenza e decreti dei giudice. Secondo il can. 1840, il giudice poteva risolvere le cause incidentali sia per via giudiziale - sentenza - sia mediante decreto motivato, cioè per via amministrativa o esecutiva, cfr. Cabreros de Anta, M., «De los procesos», in Alonso Mórán, S.-Cabreros de Anta, M., Comentarios al Código de Derecho Canonico con el texto legal latino y castellano, Madrid 1964, vol. Ill, 586. 4 PAULUS VI, const, ap. Vicariae potestatis, 6 gennaio 1977, 14; AAS 69 (1977) 15: «Quisque Officialis suam auctoritatem administrativam, disciplinarem et oeconomicam exsequitur...».

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