Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Julio García Martín-Nicola Gallucci: La potesta dei giudici e dei tribunali e il suo esercizio secondo il can. 135, § 3

FOLIA CANONICA 11 (2008) 37-76. JULIO GARCÍA MARTÍN-NICOLA GALLUCCI LA POTESTÀ DEI GIUDICI E DEI TRIBUNALI E IL SUO ESERCIZIO SECONDO IL CAN. 135, § 3 I. La POTESTÀ GIUDIZIALE NELLA LEGISLAZIONE ANTERIORE; II. REVISIONE DEL CODICE ED ELABO- RAZIONE DEL CAN. 135, § 3; III. LA POTESTÀ DEI GIUDICI E DEI TRIBUNALI; IV. MODO DI ESERCIZIO DELLA POTESTÀ GIUDIZIALE; V. GL! ATTI PREPARATORI NEL PROCESSO PENALE; CONCLUSIONI. In varie pubblicazioni si è scritto che gli studiosi non hanno dedicato tempo e spazio particolare alla potestà di govemo in generale, alla potestà giudiziale e al suo esercizio in particolare. Questo silenzio puô essere considerato sorpren- dente, se si prende in considerazione l’abbondante, o abbondantissima lettera- tura sui vari tipi di processo canonico e, soprattutto, trattandosi di una legisla- zione che ha introdotto numerosi cambiamenti sulla materia non sempre evidenziati. Seguendo tale stimolo, affrontiamo lo studio sulla potestà giudiziale e il suo esercizio; esso puô essere intrapreso sia dalla prospettiva delle norme generali dei Codice che da quella dei processi. Noi lo affrontiamo dalla base delle norme generali, tra le quali si trova quella fondamentale del can. 135, § 3. Il can. 135, § 1 determina tre funzioni della potestà di govemo o di giuris- dizione nella Chiesa: la legislativa, l’esecutiva e la giudiziale, e su quest’ultima nel § 3 stabilisée: «La potestà giudiziale, di cui godono i giudici e i collegi giudicanti, è da esercitarsi ncl mo­do stabilito dal diritto, e non puô essere delegata, se non per eseguire gli atti preparatori di un qualsiasi decreto o sentenza». Il paragrafo dei canone è nuovo e présenta alla nostra considerazione diverse questioni sulla potestà giudiziale. In primo luogo chi sono i titolari; in secondo luogo il modo di esercizio subordinato alla legge e la non delegabilità; in terzo luogo gli atti preparatori di un decreto e di una sentenza e la loro delegabilità. Questa distinzione tra potestà giudiziale e atti preparatori di decreti e di senten- ze sembra indicare che i giudici e i tribunali godano di due funzioni della potestà di giurisdizione: una giudiziale e Faltra esecutiva, ma ciô non è ques­tione pacifica tra gli autori.

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