Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico

RIGIDITÀ ED ELASTICITÀ DELLE STRUTTURE NORMATIVE... 33 rio dell’Ungheria per esempio hanno competenza parallela i rispettivi gerarchi del Patriarcato Ecumenico, quello Russo, Serbo, Rumeno e Bulgare. Il principio del territorio canonico nel senso ortodosso attuale è un fenome- no relativamente recente, ma con agganci teologici molto più antichi. Nei pri­mi secoli cristiani prevalse il principio: una città — un vescovo — una Chiesa. Il I Concilio Ecumenico di Nicea nel suo canone 8 stabilisce ehe non devono es- sere due vescovi nella stessa città. Il contesto dei canone è la conversione degli eretici alla fede cattolica. Se lore avevano anche un vescovo proprio, questo non poteva conservare la sua funzione. Nella tradizione orientale aveva un ruo- lo molto forte la necessità di corrispondenza tra le unità amministrative statali ed ecclesiastiche. Le gerarchie parallele si sono diffuse in oriente dopo il con­cilio di Calcedonia (451). Cosi esistono tuttora vescovi ortodossi precalcedo- niani nel Medio-oriente e patriarchi paralleli sia in Egitto che in Siria". Per quanto riguarda la tradizione canonica della Chiesa cattolica, ha un ruolo im­portante la costituzione n. 9 dei Concilio Lateranense IV (1215) che esamina il problema della diversità déllé tradizioni, lingue, culture dei cristiani che vivono nella stessa diocesi. In questo contesto si proibisce ehe nella stessa città o dioce- si vi siano diverse vescovi, come diversi capi dell’unico corpo ehe sarebbe una cosa mostruosa. Si incoraggia perô i vescovi cattolici di nominare dei vicari propri (episcopali) per la cura pastorale dei diversi gruppi di fedeli, distinti se- condo la lingua, i riti e i costumi95 * * * * 100. Certamente tali situazioni provenivano spesso come conseguenze delle crociate e anche delToccupazione di Costanti- nopoli dai latini. Nella disciplina dei Codice di Diritto Canonico vigente si conserva come linea direttrice e regola generale il principio ehe la porzione del popolo di Dio ehe costituisce una Chiesa particolare “sia circoscritta entre un determinato territorio, in modo da comprendere tutti i fedeli che abitano in quel territorio” (can. 372 §1). Eppure esiste una eccezione forte che costituisce uno sviluppo posteriore al Concilio Lateranense IV: si permette che “dove a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze Episcopali interessate, l’utilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari, distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi” (can. 372 §2). Le Chiese cattoliche orientali, infatti, in alcuni territori hanno la loro gerarchia propria parallela con la gerarchia latina. Tale situazione diventa 95 Cfr. HlLARION Alfeyev, Das Prinzip des "kanonischen Territoriums" in der orthodoxen Tradition, in Folia Canonica 8 (2005) 253-264, specialmente 254—257. 100 Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum, ed. A. Garcia y Garcia (Monumenta luris Canonici A/2), Bibliotcca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1981, 57—58 (“Quoniam in plerisque partibus intra eandem duitatem atque diocesim per mixti sunt populi diuer- sarum linguarum, habentes sub una fide uarios ritos et mores, districte precipimus ut pontifices huiusmodi ciui­tatu siue diocesum prouideant uiros idoneos qui, secundum diuersitates rituum et linguarum, diuina officia illis celebrent et ecclesiastica sacramenta ministrent instruendo eos uerbo pariter et exemplo. Prohibemus autem omni­no ne una eademque ciuitas siue diocesis diuersos pontifices habeat, tanquam unum corpus diuersa capita, qua­si monstrum. Set si propter prescriptas causas urgens necessitas postulauerit, pontifex loci catholicum presulem nationibus illis conformem, prouida deliberatione constituat sibi uicarium in predictis").

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