Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico

RIGIDITÀ ED ELASTIC1TÀ DELLE STRUTTURE NORMATIVE... 29 5. Alcune questioni concrete a. La possibilità del riconoscimento dell’esercizio della potestà di governo nelle Chiese ortodosse Il canone 1127 §1 del CIC ammette una eccezione all’obbligatorietà della forma canonica sotto pena di nullità del matrimonio per i cattolici nel caso, in cui “la parte cattolica contrae matrimonio con una parte cattolica di rito orien­tale”. In tal caso “l’osservanza della forma canonica della celebrazione è neces­saria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede fintervento di un min­istro sacro, salvo quant’altro è da osservarsi a norma del diritto”. Questa disposizione ha il suo antecedente nel decreto conciliare Orientalium Ecclesiarum (n. 18) e nel decreto Crescens matrimoniorum della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale83. Questo decreto ha esteso la possibilità di un matrimonio misto con un cristiano orientale senza la forma canonica öltre ai cattolici orien­tali anche ai cattolici latini. Questo decreto pero paria di un induito di Paolo VI e non dei riconoscimento automatico della disciplina delle Chiese orientali non cattoliche. Per la validità, infatti, non richiede la benedizione di un sacerdote, ma soltanto la presenza di un ministro sacro ehe secondo la terminológia del CIC puô essere anche un diacono. Diversamente dal Crescens matrimoniorum il can. 1127 §1 parla non semplicemente di presenza dei ministro sacro, ma di in­tervento. Eppure non fa menzione della benedizione. Questa espressione verrà fuori nel can. 834 §1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, dove in­vece di interventus ministri sacri si dice ormai benedictio sacerdotis84. II cambiamen- to terminologico sembra indicare un approfondimento teorico, il quale perô non sembra significare una recezione, e aneor menő un semplice riconosci­mento del diritto delle Chiese ortodosse. Apre tuttavia un processo di ragiona- mento sulla valutazione cattolica dei diritto ortodosso. E stato Ivan ZUZEK ad esaminare la questione della giurisdizione dei vescovi ortodossi dopo il Concilio Vaticano II. Con la parola giurisdizione egli intende designare la potestà di governo ordinaria, ossia semplicemente la potestas sacra quae est efficax8S. Nel Nota bene ehe conclude la Nota explicativa praevia aggiunta alia Lumen Gentium si dice che “senza la comunione gerarchica fufficio sacra- mentale-ontologico, ehe si deve distinguere dalTaspetto canonico-giuridico, non puô essere esercitato. La Commissione ha pensato bene di non dover entra- re in questioni di liceità e validità, le quali sono lasciate alia discussione dei teolo- gi, specialmente per ciô ehe riguarda la potestà che di fatto è esercitata presso gli Orientali separati, e per la cui spiegazione vi sono varie sentenze”. Si domanda perô che cosa significa la missione canonica riguardo ai vescovi ortodossi. II 83 22 febbraio 1967, in AAS 59 (1967) 165-166. 84 Cfr. Pontificio Consiglio perl’Unità dei Cristiani, Dir. La recherche de l’unité, 25 marzo 1993, n. 153, in AAS 85 (1993), 1094. 831. Zuzek, La giurisdizione dei Vescovi ortodossi dopo il Concilio Vaticano II, in La Civiltà Cattolica 122 (1971) n. 2, 550.

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