Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico

30 CARD. PÉTER ERDŐ Concilio Vaticano II ha dichiarato nel decreto Unitatis Redintegratio (n. 16) ehe le Chiese orientali, “memori della necessaria unità di tutta la Chiesa, hanno fa- coltà di regolarsi secondo le proprie discipline”. “La perfetta osservanza di questo tradizionale principio... appartiene a quelle cose che sono assolutamente richieste, come previa condizione al ristabilimento delTunità”. Siccome i cristiani non cattolici “sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica” (Unitatis Redintegratio n. 3), e spe- cialmente gli ortodossi sono strettissimamente vincolati con la Chiesa cattolica, in quanto essi hanno “veri sacramenti e soprattutto, in virtù della successione apostolica, il sacerdozio e 1’eucaristia”, mediante la quale “i fedeli uniti coi vescovo hanno accesso a Dio Padre” e per questo “con la celebrazione delTeu- caristia del Signore in queste singole Chiese, la Chiesa di Dio è santificata e cresce” (Unitatis Redintegratio 15). Secondo il professore ZUZEK questo sembra implicare “un riconoscimento della giurisdizione dei vescovo ortodosso”86. In questo contesto si colloca l’indimenticabile pronunciamento di Paolo VI, fatto nell’udienza generale dei 20 gennaio 1971: “se pensiamo alie venerabili Chiese ortodosse orientali” la comunione non è ancora perfetta, tuttavia essa è “quasi piena”87. Naturalmente l’esercizio della potestà di govemo dei vescovi ortodossi nelle loro Chiese in modo generale non deve considerarsi impedito per 1’antica pena ecclesiastica della scomunica, dato che Y Unitatis Redintegratio dice che essi “non possono essere accusati di peccato di separazione” (n. 3). Secondo il canone 11 dei CIC e il canone 1490 del CCEO ormai è chiaro che alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica, o in essa accolti. Tale principio fondamentale vale per la concretizzazione canonica formale e per gli effetti canonici, puramente ecclesiali delle norme codiciali, ma soprat­tutto per tutte le leggi puramente ecclesiali che non contengono “diritto divi­no” neanche materialmente. Tra le circostanze esimenti dalle pene canoniche o attenuanti, secondo il canone 1323 del CIC troviamo come circostanza esi- mente dalla pena il caso di colui ehe “senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto” (2°). Per quanto riguarda il delitto descritto nel canone 1364 §1 dei CIC dell’apostasia, dell’eresia e dello scisma e i canoni 1436 §1 e 1437 dei CCEO, quanti sono nati ed educati nelle Chiese e nelle comunità ecclesiali separate, sono esclusi da questa fattispecie secondo il direttorio Ad to­tam Ecclesiam (n. 19)88. 86 Zuzek, La giurisdizione dei Vescovi ortodossi 556. 87 L’Osservatore Romano 21 gennaio 1971. 88 Secretariatus ad Christianorum Unitatem Fovendam, Dir. Ad totam Ecclesiam 14 maggio 1967, n. 19, in AAS 59 (1967) 574-592; cfr. A. Marzoa, De delictis contra religionem et Ecclesiae uni­tatem. Offences Against Religion and the Unity of the Church, in Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, ed. A. Marzoa-J. Miras-R. Rodriguez-Ocana. English language edition E. Caparros- P. Lagges, Montreal—Chicago 2004, IV/1, 444—446.

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