Folia Canonica 11. (2008)

PROCEEDINGS OF TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. "Questioni attuali intorno al Battesimo" Budapest, 4th February 2008 - Péter Szabó: La validita del battesimo amministrato da un pagano nelle discipline delle Chiese orientali

LA VALIDITÀ DEL «BATTESIMO PAGANO» 253 Come è risaputo, nella Chiesa latina da tempo è oggetto di discussione vi­vace la ragione ultima della differenza nella sfera di competenza dei vescovo e del presbitero per quanto riguarda l’amministrazione della cresima.51 Secondo la posizione tradizionale della disciplina latina solo il vescovo con- sacrato è ministro ordinario di questo sacramento. Nella prassi delle Chiese ori­entali cio fa invece parte deli’ambito della missione presbiterale. Contrariamente alie tesi della dottrina latina di prima, le quali consideravano tale funzione come propria solo dell’ordine episcopale, oggi —secondo la tesi sempre più accettata— questa specificità della disciplina latina è ricollegabile piuttosto ad una pura riserva giuridica che ad una diversità nella capacità ontolo- gica, radicata nella natura dei due ordini.52 Salvo errori, da quest’affermazione si puô dedurre un’analogia al nostro dilemma. Infatti, se è ammissibile la revoca dell’esercizio valido dell’originale capacità ontologica (o forse è più preciso dire: deli’abilità giuridica) delTammi- nistrazione di un sacramento perfino tra i ministri sacri (come la tesi appena ci­tata sulla cresima sembra dimostrare), allora la possiblità di simili restrizioni sembra essere difficilmente discutibile nei riguardi dell’analoga abilità, per sua natura solo sussidiaria, dei non-battezzati. Infatti quest’ultimi —al contrario delle persone ordinate— non hanno alcuna missione radicata in un carattere sacra- mentale. Infine ricordiamo ehe tutta la questione è di competenza esclusiva della Suprema Autorità della Chiesa, in quanto si tratta di una questione ehe riguar­da la validità delTamministrazione di un sacramento.53 Conclusioni 1. Lo ius vigens delle Chiese orientali cattoliche ha (parzialmente) modifica­to la classica visione cattolica dei pagano quale ministo straordinario dei batte- simo. Tuttavia anche questa normativa (cf. istr. II Padre incomprensibile, n. 46) si limita a stabilire un semplice divieto di ricevere il battesimo dalle mani di un non cristiano. Qualora ciô accadesse, un tale battesimo non potrebbe essere, per ora, ritenuto invalido. 51 Cf. p.e. A. Mostaza RodrIguez, EI problema dei ministro extraordinario de la confirmación, Sa­lamanca 1952; C. Fabris, II presbitero ministro della cresima? Studio giuridico teologico pastorale, Padova 1997. 52 «Il privilegio episcopale di cresimare in modo ordinario nella Chiesa latina è di origine eccle­siastica... si deve a una esplicita proibizione... Ia Chiesa dunque permettendo il ministero della confcrmazione ai presbiteri, non conferisce loro alcun potere speciale, ma si limita a consentire agli stessi il libero esercizio di un potere ehe loro compete vi ordinis, la cui validità essa aveva semplice­mente revocato in forza di una esplicita proibizione»: A. MOSTAZA RodríGUEZ, Confermazione, in Nuovo dizionario di diritto canonico, C. Salvador-V. De Paous-Gf. Ghirlanda (a cura di), Cini- sello Balsamo [Mi] 1993, 270. 53 Cf. CCEO c. 669.

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