Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico
24 CARD. PÉTER ERDŐ diventata Codice di diritto per la Chiesa nell’Impero Carolingio od altrove60. Cosi anche le collezioni decretali preletti alle università alla fine del secolo XII avevano semplice carattere privato. La prima collezione di decretali, che chi- amiamo di solito autentica, era la Compilatio tertia, la quale tuttavia non aveva un carattere completamente esclusivo61. Le decretali di Gregorio IX hanno in- vece, secondo la holla della promulgazione (5 settembre 1234), abrogato le collezioni successive al decreto di Graziano, logicamente insieme alle norme in esse contenute, se non sono state recepite nella collezione di Gregorio. Una logica simile hanno poi seguito le altre collezioni di decretali promulgate uffi- cialmente. La holla di promulgazione del Liber sextus (3 maggio 1298) ha per esempio abrogato soltanto le collezioni di decretali successive al Liber extra62. 3. II significato aperto della codificazione canonica del secolo XX Alla luce di quanto abbiamo detto all’inizio del nostro discorso, sembra ehe la codificazione del 1917 sia stata, malgrado la sua maggiore tecnicità e mag- giore esclusività formale (abrogazione di tutte le leggi ecclesiali contrarie — can. 6, 1°), dichiara espressamente ehe mantiene gross modo la disciplina fino all’o- ra vigente (can. 6). II Codice del 1917 inoltre si dirige alla Chiesa latina (unam respicit Latinam Ecclesiam — can. 1). Quindi la stessa idea della codificazione era tutt’altro che positivista, in quanto voleva conservare la sostanza della tradizione disciplinare. Rispettava poi il Codice il diritto non codificato delle Chiese cat- toliche orientali. Anche dopo la codificazione graduale di quest’ultimo diritto, poi la revisione dei Codice latino e quello orientale, era chiaro ehe “il diritto della Chiesa cattolica” continuava ad essere un insieme molto differenziato, in cui proprio i principi più generali ehe riguardavano la struttura costituzionale della Chiesa intera, non erano codificati nemmeno in quel modo, come le leggi universali della Chiesa latina e il diritto comune delle Chiese cattoliche orientali. Essendo cosciente di questo fatto Giovanni Paolo II, riferendosi al diritto vigente della Chiesa intera, parlava espressamente di Corpus Iuris Canonici tenendo presente il nu ovo Codice latino, il Codice orientale e la Costituzione Apostolica Pastor Bonus ehe regolamenta l’organizzazione e il funzionamento della Curia Romana. Giovanni Paolo II disse infatti che la struttura sociale della Chiesa “è al servizio di un più profondo mistero di grazia e comunione”, e per questo “il Diritto Canonico — proprio in quanto legge della Chiesa — deve essere visto come unico nei propri mezzi e nei propri fini”63. “ Prefaces to Canon Law Books in Latin Cristianity. Selected Translations 500-1245, Commentary and translations R. Somerville—B. C. Brasington, Yale University Press, New Haven—London 1998, 60-62. 61 Erdö, Die Quellen 118. 62 Cfr. Gherri, Canonistica 48-50. 63 Giovanni Paolo II, Disc, al “Commom Law Society of Great Britain and Ireland”, 22 maggio 1992, in Communicationes 24 (1992) 10.