Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico
RIGIDITÀ ED ELASTICITÀ DELLE STRUTTURE NORMATIVE... 17 sario, la Chiesa potrebbe difendere la missione ricevuta da Cristo con delle san- zioni penali anche se questa possibilità non sarebbe stabilita dal canone 1399. Tra l’altro anche questi fatti di significato teologico dimostrano, perché non è possibile redigere nella Chiesa una legge costituzionale, più solida delle altre, quasi una misura esclusiva di esse, cioè una costituzione nel senso modemo e posi- tivista. All’interno della Chiesa i membri possono certamente disporre di diritti molto importanti e comuni, ma il sistema giuridico non si basa sui diritti fonda- mentali bensi innanzitutto e direttamente sulla missione, sui mandato apostolico continuamente riconosciuto dalla stessa tradizione apostolica37. Siccome l’uomo non è capace di prevedere ogni situazione e definire comprensivamente tutte le esigenze future derivanti da esse, una costituzione ecclesiastica seritta dovrebbe essere di per sé molto aperta, flessibile e abbondante di riferimenti alla sostanza e missione teologicamente riconoscibili della Chiesa. Benché anche le costituzioni degli Stati debbano rendere possibile la realizzazione dei principi morali fonda- mentali riferentisi alla convivenza affinché i conflitti tra il diritto e la morale siano sempre più evitabili, nella Chiesa è necessario un rapporto particolarmente stretto tra diritto e morale e vi agisce, per la sua missione soprannaturale, anche l’imperativo del messaggio, della missione e della volontà divini, conosciuti dalla rivelazione. Ciô richiama l’attenzione alla particolarità di ogni definizione umana, al carattere a volte troppo ristretto e categorico delle tesi giuridiche, tec- niche rispetto alla realtà teologica delle cose. Sembra quindi ehe una costituzione ecclesiale stesa in forma di regola giuridica positiva o sarebbe troppo generica e teologica e cosi non risponderebbe alle esigenze di sicurezza di diritto, di for- malismo e di precisione tecnica dei giuristi costituzionali modemi, cioè non sarebbe adeguata proprio come “costituzione”; o, essendo una definzione tecni- camente e giuridicamente perfetta, si aspetterebbe un rango teologico ehe non le spetterebbe e cosi risulterebbe da ostacolo — e non di aiuto — dell’adempimento della missione divina della Chiesa perché impedirebbe proprio il funzionamento della flessibilità vitale del diritto ecclesiale. II Codice di Diritto Canonico menziona spesso anche che la legge non obb- liga se il procedimento opposto ad essa viena motivato da causa grave, ragionevole o adeguata. Chi agisce contrariamente alle prescrizioni della legge perché una causa adeguata — considearat taie anche dalla stessa legge — lo motiva, infrange la legge solo materialmente, siccome tra le date circostanze la legge non lo vincoanime dai pericoli incombenti, 1’annientamento dei fattori che mettono gravemente in pericolo il servizio délia salvezza, molti autori considerano il canone 1399 una rcgola da interpretare non riduttivamente, ma contencnte un'agevolazione in cui si tratta della difesa del valore maggiore; cfr. per es. G. Dl Mattia, Sostanza e forma nel nuovo diritto penale canonico, in II nuovo Codice di Diritto Canonico. Novità, motivazione e significato Atti della settimana di studio, 26-30 aprile 1983, Roma 1983, 432-437; A. Borras, Les sanctions dans l’Eglise. Commentaire des Canons I3II-I399 (Le Nouveau Droit Ecclésial. Commentaire du Code de Droit Canonique), Paris 1990, 24. 37 Cfr. P. Erdô-J. Garcia Martin, La missione come principio organizzativo della Chiesa. Un as- petto particolare: la missione dei presbiteri e dei vescovi, in Periodica 84 (1995) 425-454; Erdő, Teológia del diritto canonico nn. 76—85.