Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico

18 CARD. PÉTER ERDŐ la non solo moralmente ma anche con riferimento ai passi citati, neanche giuridicamente. In questi casi non possiamo quindi pariare di infranzioni di norme giuridiche nel senso stretto della parola, siccome per la data persona nelle condizioni date non era obbligatoria l’osservazione della norma in ques­tione38. Anche per quanto riguarda le norme canoniche nelle quali non si fa menzione esplicita del fatto che esse non obbligano nel caso di cause gravi o adeguate, esiste comunque la cessazione dell’obbligazione, per l’impossibilità morale. Infatti: quando l’osservazione di una regola è impossibile, ciô esenta dal do- verla mantenere anche senza disposizioni particolari. Ciô era stato definito già dal principio romano antico, secondo cui alTimpossibile non si puô obbligare nessuno39. Taie impossibilità puô essere anche diversa dali’impossibilità fisica. E’ owio ehe nessuno puô essere obbligato con una legge — ma neanche con un’altra norma giuridica, con un atto amministrativo e neanche con dei con- tratti liberamente stipulati — a fare una cosa fisicamente impossibile. Possiamo dire anche che in questi casi è la “natura” a rendere nullo l’obbligo. La tradi- zione teologica ecclesiale conosce peró anche Y impossibilità morale. Ciô consiste nel fatto che una legge oggettiva superiore (innanzitutto un imperativo naturale o un imperativo divino positivo, una norma morale) vieta 1’obbedienza alia da­ta legge ecclesiale o ad un’altra regola. Si pone tra i casi deU’impossibilità morale anche la situazione quando al fedele costerebbe fatiche sproporzionate l’osservazione della legge ecclesiale. In singoli casi taie difficoltà grave viene considerata dallo stesso legislatore come causa di esenzione (cf. per es. can. 859; can. 1065, § 1; can. 1116, § 1.; can. 1324, § 1, 5° — il quale considera il grave incomodo circostanza attenuante anche nel caso di un delitto internamente cat- tivo; can. 1323, § 4 — il quale considera lo stesso incomodo una circostanza esi- mente nel caso di azione internamente non cattiva e non portante danni aile anime)40. Naturalmente, quando più tardi nasce una disputa sulla mancata osservazio- ne di una norma tra il superiore e il destinatario della regola, bisogna motivare sufficientemente ehe cosa aveva esentato la persona in questione dall’osser- vazione della legge. Nel diritto processuale canonico per esempio, puô eserci- tare il proprio diritto öltre termine solo colui ehe puô dimostrare di essere sta­to impedito nello svolgimento delle azioni necessarie (cf. per es. can. 1593, § 2). Puô comunque capitare ehe la persona interessata non puô dimostrare la causa di sufficiente peso che lo aveva esentato moralmente dall’obbligo di adempimento di una legge, eppure tale causa era esistita. In questi casi si verifi­38 Cfr. F. J. Urrutia, Les normes générales. Commentaire des canones 1-203 (Le Nouveau Droit Ecclésial. Commentaire du Code de Droit Canonique), Paris 1994, 81, nr. 211. 39 “Impossibilium nulla obligatio est” (Celsus, in D. 50.17.185); “Nemo potest ad impossibile obligari” (VI 5.12.R.I.6). 40 Cfr. URRUTIA, Les normes générales 81.

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