Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico
RIGIDITÀ ED ELASTICITÀ DELLE STRUTTURE NORMATIVE... 13 possibile, infatti, anche prima dell’inserimento dei canone 1095 nel Codice del 1983, dichiarare la nullità dei matrimoni per l’incapacità di assumere le obbliga- zioni essenziali dei matrimonio per motivi psichici27, o per il difetto del discer- nimento28. Se vogliamo esaminare quali particolarità metodologiche risultano dalla natura del diritto canonico per la prassi del lavoro législative e nell’applicazione della legge, ci urtiamo nella problematica molto vitale di corne si puô applicare un sis— tema di diritto sacro nelle condizioni del nostro tempo. La questione generale viene arricchita da punti di vista particolari per il fatto ehe non si tratta di un diritto sacrale qualsiasi, bensi delTordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, della quale deve essere messa in opera il particolare valore teologico e la fun- zione. In seguito cerchiamo di riassumere le caratteristiche metodologiche dell’applicazione del diritto ecclesiale, con l’aiuto del concetto comprensivo di flessibilità. Al giorno d’oggi le caratteristiche più particolari del diritto canonico si presentano nella forma della flessibilità forse perché la riflessione teologica ehe si efïettua in sede di applicazione del diritto fa apparire il diritto canonico, poco tollerante delle procedure rigide e meccaniche, corne flessibile rispetto alla prassi di applicazione del diritto civile, popolarmente positivista del mondo occidentale. Il diritto canonico sta in una relazione particolare con la moralità. Se si tratta di un sistema di regole istituzionalmente sanzionate, dobbiamo tenere presente una vasta gamma di sanzioni istituzionali. Le norme di diritto ecclesiale non devono essere necessariamente coercibili per via di costrizione estema, fi- sica. Si suppone comunque ehe i destinatari siano religiosamente persuasi dell’- obbligatorietà morale delle regole. Se accettiamo nella fede le istituzioni ecc- lesiali fondamentali, per esempio il primato pontificio, rufficio dei vescovi, i sacramenti, il mandato di tutta la Chiesa29, la dignità e il ruolo di tutti i fedeli, allora il diritto ecclesiale funzionerà veramente da sistema giuridico. Il diritto canonico non puo permettersi ehe le sue prescrizioni siano teologicamente scorrette o (rispettivamente proprio per questo) moralmente ingiuste. Sono caratteristiche importanti delle regole giuridiche anche l’esteriorità e l’universalità. Con questo è già data la tensione tra la regola generale e quello 27 Della ricchissima letteratura su questo capo di nullità nella giurisprudenza anteriore all 1983 védi per es. A. Stankiewitz, L’incapacità psichica nel matrimonio: terminológia criteri, in Ephemerides Iuris Canonici 36 (1980) 234-261 (= Apollinaris 53 [1980] 48-71); AAVV., Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto canonico (Studia et Documenta Iuris Canonici 7) Roma 1976; Aa.Vv., Bordeline, nervosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale nel diritto canonico (Studia et Documenta luris Canonici 12), Roma 1981; L. D’Andrea, L’incapacità di assumere gU oneri essenziali del matrimonio della giurisprodenza rotale, in Studi sui matrimonio canonico, a cura di P. Fedele (Studia et Documenta Iuris Canonici 10), Roma 1982, 299-317; ecc. ecc. 28 Cfr. per es. C. Lefebvre, De defectu discretionis iudicii in rotali iurisprudentia, in Periodica 69 (1980) 555-567. 29 Cfr. Per es. P. Erdő, Teológia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale (Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico 17 — Sezione canonistica), Torino 1996. nn. 65—85.