Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico
RIGIDITÀ ED ELASTICITÀ DELLE STRUTTURE NORMATIVE... 11 tazione e l’applicazione del Codex sembrava dover seguire il metodo “esegetico di scuola civilistica francese”15. Sarebbe comunque esagerato attribuire la pre- scrizione di una metodológia strettamente positivista alle dispozizioni della Santa Sede che regolamentevano l’insegnamento del diritto canonico dopo la prima codificazione. Il decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università di Studi, promulgato il 7 agosto 1917, ha prescritto ehe i docenti dovevano spiegare diligentemente i singoli canoni seguendo l’ordine del Codice, dei suoi titoli e capitoli, e trattare la storia soltanto a modo di indtroduzione prima della spiegazione del diritto vigente che riguarda i vari istituti giuridici16. Tale norma, benchè abbia messo l’accento sui testo del Codice, non sembra che abbia escluso la riflessione storica e teologica. Cio risulta più chiaro se pren- diamo in considerazione il fatto ehe la stessa Congregazione, nel suo decreto del 31 ottobre 1918 ha stabilito che alle facoltà di diritto canonico i candidati dovevano non soltanto spiegare esegeticamente i canoni, ma anche conoscere lo sviluppo e la storia degli istituti giuridici, perché nelle lezioni bisognava es- porre in testo stesso del Codice. Con le parole del decreto stesso: il Codex era “tamquam textus adhibendus”'7. Ma questa frase non comporta con se la visione positivista del diritto codificato. NeU’insegnamento universitario del diritto canonico, infatti, si utilizzavano nel medioevo tamquam textus, cioè come testo base delle prelezioni, il Decreto di Graziano e le principali collezioni di decretali. Eppure, tali testi non erano dei Codici nel senso moderno o persino positivista della parola. Le successive linee direttrici rilasciate dalla Santa Sede hanno persino pre- cisato che alle facoltà di diritto canonico potevano essere ammessi soltanto quelli ehe hanno concluso il quadriennio teologico. Se qualcuno, anche se laureato in diritto civile, non aveva questa preparazione, era obbligato di dare degli esami sui principi della filosofia morale, dei diritto naturale, della teológia fondamentale e delle istituzioni di diritto canonico prima della sua iscrizione18. Eppure la tentazione di un positivismo esagerato non è scomparso dal diritto canonico fino al Concilio Vaticano II. Dopo questo Concilio ritomava pero la questione metodologica il forma più radicale. Se cerchiamo di valutare il ruolo della teológia e della storia (anche come locus theologicus) nell’insegnamento e nell’applicazione del diritto canonico alTepoca postconciliare, bisogna tener presente sopratutto di documenti dei Romani Pontefici e della Santa Sede. Paolo VI, sopratutto nei suoi discorsi, ha affermato chiaramente ehe il diritto canonico e le sue proprietà specifiche sono fondati proprio nel mistero della 15 P. Gherri, Canonistica, Codificazione e melodo, Città dei Vaticano 2007, 18; Id., II primo Codice di diritto canonico: fu vera Codificazione?, in Apollinaris 77 (2003) 827-898. 16 Decr. De novo luris canonici Codice in scholis proponendo, in AAS 9 (1917) 439. 17 AAS 11 (1919) 19. 18 S. C. dei Seminari e delle Università di Studi, Decr. Sacra Congregatio (Ordinationes ad Const. Ap. „Deus Scientiarum Dominus“ rite exsequendam), 12 giugno 1931, in AAS 23 (1931) 263-284, art. 26, 2°.