Folia Canonica 10. (2007)

STUDIES - Andrej Saje: Lo sviluppo della forma della celebrazione del matrimonio nella Chiesa Occidentale e nella Chiesa Orientale nel caso in cui manca l'assistente competente

82 ANDREJ SAJE Paragonando il can. 832 § 2 CCEO con il secondo comma del can. 89 del m.p. Crebrae allatae, dove viene stabilito che, nei casi descritti, debba essere chiama- to un altro sacerdote cattolico, si nota il cambiamento introdotto, perché ora pub essere chiamato qualsiasi sacerdote. Tra la legislazione latina vigente e quella orientale vi sono anche déllé diffe- renze. Mentre il can. 1116 CIC usa le espressioni: «assistens ad normam iuris competens», e «matrimonium inire», il can. 832 CCEO prevede «sacerdos ad normam iuris competens» e «celebrare matrimonium». II testimone qualificato nella Chiesa latina assume il nome di «assistente» e puô essere 1’ordinario dei lu- ogo, il parroco o un altro sacerdote nonché un diacono delegato. Nei territori dove mancano sacerdoti e diaconi, il vescovo, previa la licenza della Santa Sede (can. 1112 § 1), puô delegare anche i laici ad assistere al matrimonio. Nelle Chiese orientali per la forma ordinaria (can. 828 CCEO) viene prescrit- ta la celebrazione dei rito sacro alia presenza del gerarca del luogo, dei parroco o di un altro sacerdote al quale è stata conferita la facoltà di benedire il matrimonio. La benedizione nelle Chiese orientali è riservata al sacerdote e, quindi, un gerar­ca o un parroco orientale non possono delegare validamente un diacono ed in nessun modo un laico. Come novità, nel can. 832 CCEO si trova 1’esortazione ri- volta agli sposi di ricevere la benedizione, se il matrimonio fosse stato celebrato solo davanti ai testimoni. La benedizione viene raccomandata per motivi pasto­rali e per fedeltà alla tradizione orientale, nella quale essa ha un ruolo indispensa- bile per la fonna ordinaria. VI. LA QUESTIONE DEL MINISTRO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO In relazione alia forma straordinaria della celebrazione dei matrimonio si pone anche la questione del ministro del matrimonio. Papa Pio XII il 5 marzo 1941 affermé, in un discorso circa gli sposi quali ministri dei matrimonio, ehe «nel sacramento dei matrimonio non v’è supplenza di ministri»30, come in alcuni altri sacramenti, e per questo motivo i ministri devono essere gli stessi sia nella forma ordinaria che in quella straordinaria. Nella Chiesa latina fu sempre prevalente la dottrina ehe il matrimonio nasce dal consenso degli sposi scambiato in modo legittimo e ehe sono gli sposi stessi ad amministrare il sacramento. La dottrina orientale invece sostiene ehe ministro dei matrimonio è il sacerdote benedicente, ehe celebra il rito sacro. Sembra ehe 3U Pio XII, «Gli sposi ministri dei sacramento dei matrimonio», 5 marzo 1941, in Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, III, Milano 1942, 8.

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