Folia Canonica 10. (2007)
STUDIES - Andrej Saje: Lo sviluppo della forma della celebrazione del matrimonio nella Chiesa Occidentale e nella Chiesa Orientale nel caso in cui manca l'assistente competente
LO SVILUPPO DELLA FORMA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 81 In pericolo di morte potrebbero trovarsi entrambi gli sposi o uno solo di essi. In questa circostanza, valutata con prudente giudizio, le parti possono sposarsi validamente davanti ai soli testimoni, senza tener conto dello spazio di tempo per il quale sia da prevedere l’assenza di una persona competente per assistere alle nozze. E sufficiente che le parti esprimano il loro consenso davanti a due testimoni. II pericolo di morte si ha quando esiste poca probabilité di sopravvivere. Non è necessario che si tratti dell’articolo di morte, cioè della certezza della morte vicina e sicura, è sufficiente che almeno uno degli sposi si trovi in una condi- zione tale da prevedersi come certa la morte imminente, per esempio prima di un’operazione pericolosa e difficile. L’altra situazione si ha al di fuori del pericolo di morte, quando non si possa raggiungere o avere secondo un prudente giudizio per il periodo di un mese il sacerdote o l’assistente competente. Non è sufficiente l’assenza del testimone qua- lificato, si deve avere la certezza morale ehe tale persona non sarà raggiungibile, se non con grave incomodo, per un mese. Tale previsione è sufficiente, anche se in seguito, dopo la celebrazione delle nozze, si possa improvvisamente avere la presenza delf assistente. È da notare che non è necessario che le parti che si sposano in questo modo conoscano l’esistenza della forma straordinaria. Il matrimonio contratto in qual- siasi forma riconosciuta civilmente o davanti ai soli testimoni è da considerarsi valido, purché consti della intenzione di contraire vero matrimonio e della validité dei consenso. In entrambi i casi si richiede per la licéité che se in quel luogo si trova un sacerdote, e nella Chiesa latina anche un diacono, che possa assistere e benedire il matrimonio, egli venga chiamato ad assistere al matrimonio insieme con i testimoni. Se egli non venisse chiamato, il matrimonio sarebbe ugualmente valido. Nella normatíva vigente, a differenza della legislazione precedente, viene ri- chiesta l’intenzione di contraire un vero matrimonio, cioè la stessa intenzione ehe si richiede per la forma ordinaria. La disposizione non è nuova, poiché l’intenzione è stata sempre richiesta. Con l’introduzione espressa di questa condizione si è voluto evitare che gli sposi, per ignoranza, abbiano la convinzione ehe il loro matrimonio, contratto davanti ai soli testimoni o davanti al magistrato civile, non sia valido davanti a Dio e ehe non esprimano, di conseguenza, un vero consenso.29 29 Per il commento dei canoni sulla forma straordinaria della celebrazione dei matrimonio, védi : H.G. Alwan, «La forma di celebrazione dei matrimonio», in Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, ed. V. Pinto, Città del Vaticano 2001,706-714; B. David, «La forme extraordinaire du mariage», EeV 109 ( 1999) 404-407; J. De Reeper, «The history and appl i- cation of canon 1098», in The Jurist 14 (1954) 162-173; E. A. Fus, The extraordinary form of marriage according to canon 1098, Washington 1954, 65ss; F. Firmansyah Halim, La forma canonica straordinaria nella celebrazione del matrimonio, Romae 1987, 72ss; J. HENDRIKS, «Matrimonii forma extraordinaria (c. 1116)», in Periodica 84 (1995) 687-709; I. MARTÍNEZ DE Alegri'a, La forma extraordinaria del matrimonio canonico. Origen historico y régimen vigente, Madrid 1994,253ss; J. MartInez TorróN, «La valoración del consentimiento en la forma extraordinaria del matrimonio canonico», in REDC 40 (1984), 433-457; K. Mörsdorf, «Die Noteheschließung, c. 1098», in AfkK 124 (1950) 78-91; Saje, La forma, 174-188.