Folia Canonica 10. (2007)

STUDIES - Andrej Saje: Lo sviluppo della forma della celebrazione del matrimonio nella Chiesa Occidentale e nella Chiesa Orientale nel caso in cui manca l'assistente competente

74 ANDREJ SAJE brazione dei matrimonio in Chiesa, tuttavia per la validità non si richiedeva al- cun rito liturgico particolare. La forma canonica, cioè il fatto ehe gli sposi doves- sero scambiare il loro consenso davanti al parroco e due testimoni, venne intro- dotta tramite il decreto Tametsi nel 15631 durante il Concilio di Trento, per combattere la piaga dei matrimoni clandestini. Secondo la norma tridentina era sufficiente la presenza passiva del parroco, anzi, anche se la celebrazione dei ma­trimonio fosse awenuta contro la volontà dei sacerdote, il matrimonio sarebbe stato comunque valido. Dall’obbligo delTosservanza del decreto sorse la diffïcoltà di come sposarsi nei territori sottoposti alla legislazione tridentina in caso di assenza dei parroco competente. Le Congregazioni romane inizialmente, cioè dal 1577'2, si limitaro- no ad esortare gli sposi ad osservare la legge tridentina; a partire dal 15 8511 12 13, inve- ce, cominciarono aconvalidare i matrimoni contratti in modo illegittimo davanti ad un assistente non competente, o conclusi clandestinamente. La disuguaglianza nella valutazione della validità dei matrimoni contratti in circostanze particolari nel 1602 spinse il legislatore ad introduire la forma stra- ordinaria della celebrazione dei matrimonio. La nuova norma stabili ehe le parti che intendevano unirsi in matrimonio e che, pur essendo obbligate ad osservare la forma tridentina, non riuscivano in alcun modo a rispettarla, potevano sposarsi validamente davanti ai soli testimoni ad alcune condizioni.14 Con questa norma, 11 Conc. DI Trento, ses. 24, Decr. Tametsi, 11 novembre 1563, cap. 1, in Conciliorum Oe- cumenicorum Decreta, Bologna 1991,755-759. 12 La Congregazione del Conciliorisposenello stesso anno affermando l’obbligodei fedeli di contrarre matrimonio secondo le prescrizioni del Concilio di Trento. La Congregazione sot- tolineô ehe tutti i matrimoni conclusi da un sacerdote non competente erano invalidi. Cf. S. Congregazione del Concilio, Risp. 7 settembre 1577, in G. Brom - A.H.L. Hensen (ed.), Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16 do eeuw verzamelddoor, I, ‘S-Gravenhage 1922, 246. 13II Papa Sisto V (1585-1590) concesse al nunzio Bonomi la facoltà di convalidare qual- siasi matrimonio contratto pubblicamente davanti ad un ministro acattolico e di assolvere dal­le censure in cui si trovavano i contraenti a causa dell’invalida celebrazione dei matrimonio. Cf. Sisto V,Lett. Ven. fratri, 23 agosto 1585, in Brom - Hensen, Romeinsche bronnen, 294. 14 La Congregazione dei Concilio rispose alia lettera dei nunzio Frangipani dicendo nel §4: «Ubi etiam constat decretum Concilii esse publicatum vel aliquo tempore in parochia tan- quam decretum Concilii observatum, sed parochialis ecclesia utpote vacans proprio parocho careat et cathedralis itidem episcopo atque capitulo habentibus a Concilio facultatem alium sacerdotem ad id delegandi nullusque alius ibi sit, qui vices parochi vel episcopi suppleat, ma­trimonium valere absque praesentia parochi, servata tamen in eo, in quo potest, forma Conci­lii, nempe adhibitis saltem duobus testibus» (S. Congregazione del Concilio, Decr., 26 set­tembre 1602, in J.D.M. CORNELISSEN [ed.], Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toe­stand der Nederlanden onderde apostolische vicarissen 1592-1727,1, ‘S-Gravenhage, 1932, 91). II manoscritto originale si trova nell’Archivio Segreto Vaticano: Fondo Borghese III, 98 D2, ff. 18 Ír-185v.

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