Folia Canonica 10. (2007)
STUDIES - Andrej Saje: Lo sviluppo della forma della celebrazione del matrimonio nella Chiesa Occidentale e nella Chiesa Orientale nel caso in cui manca l'assistente competente
LO SVILUPPO DELLA FORMA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 75 la Congregazione del Concilio introdusse per la prima volta nella storia una nuo- va fonna per i casi straordinari non previsti dalla legge tridentina. Quando le parti che intendevano unirsi in matrimonio ed erano obbligate ad osservare la forma tridentina non potevano in alcun modo avere il vescovo, il parroco competente od un altro sacerdote delegato da questi ultimi, potevano sposarsi validamente davanti ai soli testimoni. I contraenti potevano sposarsi validamente davanti ai soli testimoni anche nel caso di un grave pericolo per la vita nel quale il sacerdote competente si sarebbe trovato volendo assistere al matrimonio.15 Dopo aver introdotto una forma straordinariaper i Paesi Bassi, laFiandra e la Frisia, varie Congregazioni continuarono a rispondere ai dubbi proposti dalle Chiese locali circa la validité dei matrimoni conclusi in assenza dei parroco a causa delle condizioni particolari di un certo paese dei mondo. Si trattava soprattut- to dei casi in cui egli era impedito fisicamente o moralmente. La ragione dei nuo- vi provvedimenti furono la grave mancanza dei sacerdoti e spesso la persecuzio- ne dei cristiani.16 Le risposte mostrano un’unanimità di posizioni. In esse si sottolineô ripetuta- mente ehe il decreto Tametsi obbligava in tutte le parrocchie dove era stato promulgato, tuttavia, nel caso, in cui vi fossero state delle difficoltà non previste e il decreto non potesse essere osservato, i fedeli potevano sposarsi validamente davanti ad un altro ministro non competente o davanti ai soli testimoni. In alcuni casi di perseeuzione si dichiarô ehe il decreto Tametsi venisse sospeso fínclié la situazione di grave incomodo non si modificasse; se invece il decreto non era ancora stato promulgato, si suggeriva ehe la sua promulgazione si sospendesse fino a ehe la situazione non fosse migliorata. Erano sempre richiesti i due testimoni; solo nel caso dei territorio missionario dei Quebec, dove non erano state erette 15 La Congregazione scrisse nel §5: «Si extent quidem parochus et episcopus, sed nullo constituto vicario, uterque metu haereticorum lateat, ita ut vere ignoretur ubinam sit vel eodem metua diocesi absit nec ad alterutrum sit tutus accessus, validum esse matrimonium contractum absque forma, adhibitis tamen, ut dictum est, duobus testibus» (S. Congregazione del Concilio, Decr., 26 settembre 1602, in Cornelissen, 91.) 16 Cf. S. Congregazione di Propaganda Fide, Risp. (senza destinatario), Matrimonia Ia- poniae coram duobus testibus tantum, 13 giugno 1625, in Collectanea S.C. de Propaganda Fide, I, Roma 1907 (Coll., I) , n. 15, 7; Risp. (senza destinatario), De validitate matrimoniorum sine parocho in Iaponia contractis, 27 giugno 1625, in Coll., I, nr. 17. 8; Risp. ad Ep. Tun- kin., 7 luglio 1670, in Coll., I, nr. 190, 64; Risp. ad Vic. Ap. Tunk. Orient., 1 marzo 1784, in Coll., I, nr. 567,349; Istr. ad Praef. Mission. Curaçao., 1785 (data incerta), in Coli, I, nr. 571, 358; Istr. ad Vicarios App. Sin., 23 giugno 1830, in Coll., I. nr. 816,481. S. Congregazione DEL Concilio, Istr. adEp. Tricarien., 18gennaio 1663, in Coll., I, nr. 149,51; Istr. adEp. Tri- carien., 18 gennaio 1663, in Coll., I, nr. 149,51. S. Congregazione del S. Officio, Risp. ad Ep. Sutchuen., 15 gennaio 1784, in Coll., I, nr. 566,348; Istr. ad Praef. Mission. Martinicae, 6 luglio 1817, in Coll., I, nr. 725,425; Istr. ad Praef. Mission. Martinicae, 6 luglio 1817, in Coll., I, nr. 725,425; Risp. ad Miss. Quebec., 17 novembre 1835, in Coll., I, nr. 842,488-490; Istr. ad Ep. Vallispraterisem, 1 luglio 1863, in Coli, I, nr. 1240, 684.