Folia Canonica 10. (2007)

STUDIES - Andrej Saje: Lo sviluppo della forma della celebrazione del matrimonio nella Chiesa Occidentale e nella Chiesa Orientale nel caso in cui manca l'assistente competente

LO SVILUPPO DELLA FORMA DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 73 accettare la tesi secondo cui il consenso degli sposi costituiva un elemento essen- ziale del matrimonio, il che, perô, fu sempre effettuato in conformità alle consue­tudini proprie d’ogni nazione. II contrario accadeva in Oriente, dove non si rilevava alcuna contraddizione tra la nécessité del consenso e la nécessita della forma ecclesiastica, affermando- le entrambe. Con la sottolineatura del significato mistico e spirituale della cele- brazione del matrimonio e con il fatto dell’introduzione della benedizione degli sposi necessaria per la validité, stabilita attraverso la legislazione imperiale alla fine del secolo IX, in Oriente il sacerdote cominciô ad assumere progressiva- mente una funzione ministeriale. L’imperatore Leone VI il Filosofo (886-912) nell’895 prescrisse che per l’autorité civile era considerato valido ogni rito ma­trimoniale compiuto dal sacerdote, compresa la benedizione.6 7 La legge venne confermata con la Bulla aurea1 dali’imperatore Alessio Comneno (1081-1118). Egli nel 1084 stabili ehe solo la celebrazione dei matrimonio in chiesa fosse un contratto matrimoniale anche in senso civile. A partire da quest’epoca la benedi­zione degli sposi si considero come condizione per la validité del matrimonio sia davanti alia Chiesa ehe davanti alio stato.8 IL LA FORMA CANONICA ED IPROVVEDIMENTI PER I CASI STRAORDINARI Lo sviluppo della dottrina e le discussioni tra canonisti e teologi del XII e XIII secolo portarono, attraverso 1’insegnamento dei pontefici Alessandro III9 (1159-1181) e Innocenzo III10 (1198-1216), ad una sintesi, secondo cui 1’unica causa efficiente dei matrimonio è il consenso degli sposi. Nello stesso tempo venne precisato che la benedizione non ha alcuna rilevanza nella costituzione del matrimonio. Il sacramento non si puô separare dal contratto e il matrimonio dei battezzati non puô che essere sacramentale. Di conseguenza gli sposi stessi, es- sendo all’origine del contratto, venivano considerati ministri del sacramento del matrimonio. In Occidente, fino al XVI secolo qualsiasi forma costituiva validamente il matrimonio, anche se fosse stata completamente privata. Si consigliava la cele­6Cf. Novella 74, in P. Zepi - J. Zepi, Ius grecoromanum, I, Atene 1931,144-145. 7Cf. Novella 24, in P. ZEPI - J. ZEPI, Ius grecoromanum, I, 305-309. 8 Cf. M. Jugie, Mariage dans l'Église Gréco-Russe, in Dictionnaire de Théologie Catholi­que, 9/2, Paris 1950, 2319. 9 Cf. Alessandro III, Lett. Verum post, [data incerta], in DS, 756. 10 «Sufficiat ad matrimonium solus consensus illorum, de quorum quarumque coniunctio- nibus agitur» (Innocenzo III, Lett. Cum apud sedem, 15 luglio 1198, in DS, 766). Cf. J. Kowal, «Causa efficiens dei matrimonio, con uno speciale riguardo al dibattito nel contesto dei CCEO», in FC 4 (2001) 242-243.

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