Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

262 LUIGI SABBARESE CCEO raccomanda die «non sia negato, se non per vera nécessité della propria eparchia o della Chiesa sui iuris, a un chierico sollecito verso la Chiesa universa­le, specialmente in ragione della evangelizzazione, il passaggio [...] in un’altra eparchia die soffre di grave penuria di chierici, purché egli sia preparato [...]». In concreto, qualora, ad esempio, un Vescovo diocesano latino istituisse, a nor­ma del CIC, cann. 383 § 2,518, una parrocchia personale per i fedeli di una deter­minata Chiesa orientale sui iuris domiciliati nel territorio della sua diocesi, oppure una cappellania per la cura pastorale di una comunità o di un gruppo particolare di fedeli orientali (cf. CIC, can. 564), potrebbe chiedere al Vescovo eparchiale di un chierico orientale il suo passaggio alla diocesi latina. Per il valido passaggio si ri- chiede una lettera di escardinazione sottoscritta dal proprio Vescovo eparchiale dei chierico, e parimenti una lettera di incardinazione dei Vescovo diocesano della diocesi latina cui desidera essere incardinato, sottoscritta dal medesimo (CCEO, can. 359; CIC, can, 267 § 1). Lo stesso vale anche per il passaggio di un chierico la­tino a un’eparchia orientale, alie siesse condizioni e per le medesime ragioni. Ovviamente, se in seguito sarà costituita una gerarchia orientale in quel terri­torio latino, il suddetto chierico orientale, validamente passato ed ascritto ad una diocesi latina, ha due alternative: o passa ipso iure alia rispettiva gerarchia orien­tale, poiché in quel territorio cessano di essere sudditi deH’Ordinario dei luogo quegli orientali per i quali è istituita una Gerarchia propria, o ritorna alia sua eparchia di origine. Se pero il chierico orientale, ehe passa validamente a una diocesi latina, in­tende abbandonare anche la propria Chiesa sui iuris e passare definitivamente alia Chiesa latina, si richiede 1’esplicito consenso della Sede Apostolica, a nonna del can. 32 § 1 del CCEO. Se il suddetto chierico orientale, pur restando ascritto alia propria Chiesa sui iuris, passa validamente a una diocesi latina per il servizio dei fedeli latini, deve ottenere dalla Sede Apostolica la facoltà speciale di «biri- tualismo» (CCEO, can. 674 § 2). Si tratterebbe di adattamento al rito latino, con­servando 1’ascrizione alia propria Chiesa sui iuris. Tutto cio vale anche per i chierici latini ehe validamente passano ad un’eparchia orientale. Diverso è il caso prospettato dal § 2 del can. 32. Secondo tale disposto, quan­do il fedele di un’eparchia di una Chiesa sui iuris chiede di passare ad un’altra Chiesa sui iuris che ha una propria eparchia nello stesso territorio, il consenso della Sede Apostolica si presume, a condizione ehe i Vescovi eparchiali interes- sati acconsentano per iscritto al passaggio. 3. Transmigratio clerici II can. 360 del CCEO stabilisée: «§ 1. Il trasferimento di un chierico in altra eparchia, conservando l’ascrizione, avviene per un tempo determinato, rinnova- bile anche più volte, per mezzo di una convenzione scritta, stipulata tra due Ve­scovi eparchiali, nella quale sono stabiliti i diritti e i doveri del chierico o delle parti. § 2. Trascorso un quinquennio dal legittimo trasferimento, il chierico è

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