Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI 263 ascritto per il diritto stesso all’eparchia ospitante se, a questa sua volontà manife­stata per iscritto ai due Vescovi eparchiali, nessuno dei due entro quattro mesi ha contraddetto per iscritto». La stessa norma stabilisée il can. 268 § 1 del CIC. Il trasferimento di un chierico è diverso dal passaggio, in quanto il trasferi- mento awiene, di regola, per un tempo determinato, conservando l’ascrizione alla propria eparchia, mentre il passaggio awiene in modo definitivo e per un tempo indeterminato. Anche per il trasferimento di un chierico in altra Chiesa particolare la ragione deve essere prevalentemente pastorale, specie in favore di quelle Chiese ehe sof- frono di grave penuria di sacerdoti; ma qualche volta esso è concesso per il bene personale del chierico stesso. Il passaggio o il trasferimento non è un diritto del chierico, come qualche autore ha scritto,26 ma il chierico ha la facoltà (inspetio- nis) di esprimere il suo desiderio alla competente autorità, alla quale spetta di di­scernere se il chierico sia animato dalla «sollecitudine per tutte le Chiese» oppu- re da altri motivi.27 Il Vescovo, da parte sua, non neghi il permesso se non per vera necessità (CCEO, can. 361; CIC, can. 271 § 1). Perciô, il trasferimento, ad esempio, di un chierico orientale in una diocesi lati­na per le suddette ragioni è auspicabile e legittimo. Il trasferimento non comporta il passaggio a un’altra eparchia o diocesi. Conservando l’ascrizione alla propria eparchia o diocesi, il trasferimento awiene per un tempo determinato, rinnovabile anche più volte, per mezzo di una convenzione scritta, stipulata tra il Vescovo eparchiale orientale e il Vescovo diocesano latino, nella quale sono stabiliti i diritti e i doveri del chierico. Trascorso il tempo determinato, il chierico è tenuto a ritor- nare alla propria eparchia o diocesi. Tuttavia, trascorso un quinquennio dal legitti­mo trasferimento, il chierico è ascritto per il diritto stesso all’eparchia o diocesi ospitante se, a questa sua volontà manifestata per iscritto ai due Vescovi, orientale e latino, nessuno dei due entro quattro mesi ha contraddetto per iscritto. Il chierico orientale, trasferito in una diocesi latina, deve ottenere dalla Sede Apostolica l’indulto di «biritualismo», cioè di adattamento al rito latino durante il tempo dei suo servizio nella diocesi latina. Lo stesso vale anche per il chierico latino trasferito in un’eparchia orientale. 4. Chierici uxorati domiciliati in territori latini La possibilità delle gerarchie orientali cattoliche di inviare nella diaspora, öl­tre che sacerdoti celibi, anche sacerdoti sposati oppure di ordinare sacerdoti uo- mini sposati per la cura pastorale dei fedeli orientali ivi dimoranti, è stata pro­26 V.J. Pospishil, Eastern Catholic Church Law, Staten Island, NY 1996, 281 27 Cf. G. Nedungatt, Clerics (cc. 323-398), in Id. (a cura di), A Guide to the Ea­stern Code. A Commentary on the Code of Canons of Eastern Churches, 283, nota 74.

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