Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI 261 dopo aver consultato la Congregazione per le Chiese Orientali, e in particolare il suo Patriarca. Ma se si íratta di un fedele orientale candidato agli ordini, destina­to a una comunità orientale nella diocesi latina, il Vescovo diocesano latino, ehe intende incardinarlo, è tenuto a provvedere alia sua formazione, tenendo conto del can. 343 del CCEO: «Gli alunni, anche se ammessi in un seminario di un’altra Chiesa sui iuris siano formati secondo il rito proprio». Ma, qualora in seguito fosse costituita una gerarchia orientale in quel territo­rio latino, i suddetti chierici orientali, ascritti ad una diocesi latina, dovrebbero passare ipso iure alia rispettiva gerarchia orientale, poiché in quel territorio ces- sano di essere sudditi deli’Ordinario dei luogo quei fedeli orientali per i quali è stata istituita dalla Sede Apostolica una gerarchia propria. Di parere contrario qualche Autore che, invece, ritiene ehe il passaggio debba avvenire ad normam iuris oppure per speciale concessione prevista dal decreto di erezione dell’epar- chia o dell’esarcato.25 AI di fuori di questo caso, il Vescovo diocesano latino non puô incardinare nella sua diocesi un chierico orientale. Lo stesso vale per il Vescovo eparchiale di una Chiesa orientale. Infatti, sarebbe del tutto illegittimo ehe un Vescovo orien­tale ordini e incardini un fedele latino, senza le suddette gravi motivazioni e la procedura canonica prescritta. Questa, infatti, prevede la proibizione a un Vesco­vo orientale di ordinare un proprio suddito latino, ascritto alla sua eparchia, sen­za la licenza della Sede Apostolica (CCEO, can. 748 § 2), e la proibizione a un Vescovo latino di ordinare un proprio suddito orientale, incardinato nella sua diocesi, senza l’indulto apostolico (CIC, can. 1015 § 2). 2. Passaggio (escardinazione) di un chierico ad altra Chiesa sui iuris e cambiamento del rito Il can. 359 del CCEO stabilisée ehe un chierico già ascritto a un’eparchia puô validamente passare a un’altra eparchia, con lettera di dimissione da parte del proprio Vescovo eparchiale e con lettera di ascrizione da parte del Vescovo dell’eparchia cui desidera essere ascritto. La stessa norma è stabilita dal can. 267 del CIC, ma questo aggiunge che «1’ escardinazione concessa in tal modo non ha effetto se non è stata ottenuta l’incardinazione in un’altra Chiesa particolare». Di regola, un chierico ascritto ad un’eparchia orientale o ad una diocesi latina non puô abbandonare la propria Chiesa particolare per passare ad un’altra. Ogni chierico è ordinato per il servizio ad una Chiesa particolare. La ragione del passaggio deve essere prevalentemente pastorale, ma qualche volta puô essere anche per il bene personale del chierico stesso. Il can. 361 del 25 Cosi, ad esempio, L. LORUSSO, Interrelazione dei due Codici nella Chiesa, in CONGRE­GAZIONE PER LE Chiese Orientali, Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis, Città del Vaticano 2004,314-315.

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