Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

260 LUIGI SABBARESE 1. Ascrizione di un chierico orientale ad una diocesi latina e incardinazione di un chierico latino in un ’eparchia orientale Di regola, «per mezzo dell’ordinazione diaconale uno è ascritto come chieri­co alheparchia per il cui servizio è ordinato, a menő che, a norma del diritto parti- colare della propria Chiesa sui iuris, non sia già ascritto alla stessa eparchia» (CCEO, can. 358). Per diritto particolare si potrebbe stabilire che, per mezzo del­la ricezione degli ordini minori, uno è ascritto come chierico all’eparchia per il cui servizio è ordinato. Il CIC, nel can. 266 § 1, stabilisée ehe «uno diviene chie­rico con l’ordinazione diaconale ed è incardinato nella Chiesa particolare o nella Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso». Entrambi i Codici stabiliscono ehe il Vescovo eparchiale o diocesano non procéda ail’incardinazione di un chierico se non quando cio sia richiesto dalla nécessité o utilité della sua Chiesa particolare (cf. CCEO, can. 3 66 § 1,1 °). Il can. 269, 1° del CIC aggiunge «e salve le disposizioni del diritto riguardanti l’onesto sostentamento dei chierici». Qualsiasi chierico orientale deve essere ascritto corne chierico a un’eparchia orientale, e qualsiasi chierico latino deve essere incardinato come chierico in una diocesi latina (CCEO, can. 357 § 1; CIC, can. 265). Il can. 366 § 1,2° del CCEO prospetta il caso di un chierico che provenga da un’altra Chiese sui iuris; implicita percio la possibilité che un Vescovo eparchia­le ascriva alla sua eparchia un chierico che viene da un’altra Chiesa sui iuris. Il can. 748 § 2 prevede la possibilité ehe sia suddito di un Vescovo eparchiale un chierico ascritto a un’altra Chiesa sui iuris. Anche il CIC, nel can. 1015 § 2, pre­vede ehe un Vescovo latino abbia corne suddito un chierico di rito orientale. Ciô potrebbe verifïcarsi nel caso del can. 518 del CIC, che ammette l’erezio- ne di parrocchie personali, sulla base anche del rito, e del can. 383 § 2 del CIC, che ammette la possibilité di provvedere aile nécessité spirituali di fedeli di un altro rito in una diocesi latina, privi di proprio Gerarca o parroco, mediante sacer­doti o parroci del medesimo rito (cf. CCEO, can. 916, §§ 4-5). Su questa stessa materia, il CCEO stabilisée norme analoghe (cf. cann. 192 § 1,246,280§ 1).Per­cio, un Vescovo diocesano latino puô incardinare nella sua diocesi un chierico orientale per il servizio dei fedeli ehe appartengono alla sua stessa Chiesa sui iu­ris, e hanno il domicilio nella sua diocesi. Parimenti un Vescovo eparchiale orientale puô ascrivere alla sua eparchia un chierico latino per il servizio dei fe­deli latini ascritti alla sua eparchia; è il caso, ad esempio, delle cinque parrocchie latine nell’eparchia di Piana degli Albanesi, in Sicilia. Qualora, dunque, il Vescovo diocesano latino costituisse, a norma dei cann. 383 § 2 e 518, una parrocchia personale oppure una missione con cura d’anime per la cura pastorale di una comunité o di un gruppo particolare di fedeli orientali (cf. CIC, can. 564) nella sua diocesi, potrebbe incardinare un chierico orientale,

Next

/
Oldalképek
Tartalom