Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale
260 LUIGI SABBARESE 1. Ascrizione di un chierico orientale ad una diocesi latina e incardinazione di un chierico latino in un ’eparchia orientale Di regola, «per mezzo dell’ordinazione diaconale uno è ascritto come chierico alheparchia per il cui servizio è ordinato, a menő che, a norma del diritto parti- colare della propria Chiesa sui iuris, non sia già ascritto alla stessa eparchia» (CCEO, can. 358). Per diritto particolare si potrebbe stabilire che, per mezzo della ricezione degli ordini minori, uno è ascritto come chierico all’eparchia per il cui servizio è ordinato. Il CIC, nel can. 266 § 1, stabilisée ehe «uno diviene chierico con l’ordinazione diaconale ed è incardinato nella Chiesa particolare o nella Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso». Entrambi i Codici stabiliscono ehe il Vescovo eparchiale o diocesano non procéda ail’incardinazione di un chierico se non quando cio sia richiesto dalla nécessité o utilité della sua Chiesa particolare (cf. CCEO, can. 3 66 § 1,1 °). Il can. 269, 1° del CIC aggiunge «e salve le disposizioni del diritto riguardanti l’onesto sostentamento dei chierici». Qualsiasi chierico orientale deve essere ascritto corne chierico a un’eparchia orientale, e qualsiasi chierico latino deve essere incardinato come chierico in una diocesi latina (CCEO, can. 357 § 1; CIC, can. 265). Il can. 366 § 1,2° del CCEO prospetta il caso di un chierico che provenga da un’altra Chiese sui iuris; implicita percio la possibilité che un Vescovo eparchiale ascriva alla sua eparchia un chierico che viene da un’altra Chiesa sui iuris. Il can. 748 § 2 prevede la possibilité ehe sia suddito di un Vescovo eparchiale un chierico ascritto a un’altra Chiesa sui iuris. Anche il CIC, nel can. 1015 § 2, prevede ehe un Vescovo latino abbia corne suddito un chierico di rito orientale. Ciô potrebbe verifïcarsi nel caso del can. 518 del CIC, che ammette l’erezio- ne di parrocchie personali, sulla base anche del rito, e del can. 383 § 2 del CIC, che ammette la possibilité di provvedere aile nécessité spirituali di fedeli di un altro rito in una diocesi latina, privi di proprio Gerarca o parroco, mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito (cf. CCEO, can. 916, §§ 4-5). Su questa stessa materia, il CCEO stabilisée norme analoghe (cf. cann. 192 § 1,246,280§ 1).Percio, un Vescovo diocesano latino puô incardinare nella sua diocesi un chierico orientale per il servizio dei fedeli ehe appartengono alla sua stessa Chiesa sui iuris, e hanno il domicilio nella sua diocesi. Parimenti un Vescovo eparchiale orientale puô ascrivere alla sua eparchia un chierico latino per il servizio dei fedeli latini ascritti alla sua eparchia; è il caso, ad esempio, delle cinque parrocchie latine nell’eparchia di Piana degli Albanesi, in Sicilia. Qualora, dunque, il Vescovo diocesano latino costituisse, a norma dei cann. 383 § 2 e 518, una parrocchia personale oppure una missione con cura d’anime per la cura pastorale di una comunité o di un gruppo particolare di fedeli orientali (cf. CIC, can. 564) nella sua diocesi, potrebbe incardinare un chierico orientale,