Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale
LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI 257 alle vere tradizioni orientali, in quanto in esso non si traita della natura delle dignité conferite - del resto molto problematica e diversificata secondo i riti - ma dei diritti che ne derivano. Questi debbono essere circoscritti al territorio (o ad altri limiti di competenza) su cui ha la giurisdizione colui che concede queste dignité, per non violare le tradizioni orientali invadendo i territori altrui. Il § 1 [can. 388] si ritiene indispensabile anche per il buon ordine richiesto nei tempi moderni, affmché la concessione dei “titoli prelatizi” e 1’uso dei diritti ehe ne derivano avvenga sempre nel pieno rispetto delle competenze».22 6. 11 chierico fuori della propria eparchia Nel conteste dell’obbligo di residenza, il can. 386 § 2 dispone che i chierici, pur trovandosi fuori della propria eparchia, sono soggetti al Vescovo eparchiale per tutto quanto concerne gli obblighi dello stato clericale; se, poi, la dimora si protrae per un periodo di tempo lungo, deve essere informato, senza indugio, il Gerarca del luogo. II can. 87 del m.p. Cleri sanctitati specificava sia alcuni moti- vi della dimora extraeparchiale sia gli obblighi per i quali il chierico era soggetto al Vescovo eparchiale dei luogo: «propter magisterium, studium vel aliam iu- stam causam [...] eiusque vigilantiae, auctoritati et correctioni subiectus maneat».23 II Codice haprevisto 1’obbligo di residenza per coloro ehe hanno un ufficio residenziale; si íratta, nel caso, dei Patriarca (can. 93), deli’Arcivescovo maggio- re (can. 152), del Metropolita di una Chiesa metropolitana sui iuris (can. 158 § 2), del Vescovo eparchiale (can. 204 § 1) del Vescovo coadiutore e ausiliare (can. 217), deirAmministratore eparchiale (can. 229), del parroco (can. 292 § 1), del vicario parrocchiale (can. 302 § 4), dell’Esarca (can. 313). Per tutti i chierici, co- stituisce motivo di legittima assenza il debito periodo di ferie ehe, secondo il can. 392, va determinato in base al diritto particolare. Il diritto codiciale ha stabilito che il Vescovo eparchiale puô assentarsi dalla sua eparchia ogni anno per un mese continuo o interrotto, öltre che per motivi di ufficio che costituiscono giu- sta causa (can. 204 § 2); per le assenze nelle principali solennité è richiesta una causa grave (can. 204 § 3); le assenze illegitimre, protrattesi per più di un semestre, vanno deferite al Romano Pontefice da parte dei Patriarca, come pure da parte dei Metropolita nei casi previsti dal can. 204 § 4. Il Vescovo coadiutore e ausiliare puô allontanarsi per un periodo breve, eccetto quando si allontana daU’eparchia per motivi di ufficio o per le ferie non öltre un mese (can. 217). Per le assenze d’ufficio e per le ferie 1’Amministratore eparchiale ha gli stessi doveri e diritti del Vescovo eparchiale, stante il tenore del 229; lo stesso dicasi 22 “Nuntia”, XX (1985), 119. 23 Pius XII, Cleri sanctitati (nt. 2), 462.