Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

258 LUIGI SABBARESE dell’Esarca (can. 313). Il parroco e il vicario parrocchiale possono assentarsi ogni anno pernon öltre un mese continuo o interrotto (cann. 292 § 2 e 302 § 4). 7. La soluzione delle contese tra chierici nel foro ecclesiastico II can. 3 89 del CCEO sancisce la norma secondo cui ogni contesa tra i chierici deve essere possibilmente evitata; nel caso, pero, sorgesse, va deferita al foro ec­clesiastico, anche nel caso di contese tra chierici e altri fedeli, qualora cio sia pos­sibile. La norma si ispira al can. 55 delm.p. Cleri sancitati e, benché né in quella legislazione né in quella vigente è indicato il can. 120 del CIC/17, è utile riferirsi a questo canone che costituisce, quanto menő, fonte di ispirazione. Tra le fonti antiche, indicate tra quelle ufficiale, vale la pena di menzionare il can. 15 e il can. 104 del Sinodo di Cartagine (419) e il can. 9 del Concilio di Calcedonia (451). II Sinodo di Cartagine prevede la perdita delTufficio clericale quando un chierico, dovendo rispondere di un’azione criminale o contenziosa già introdotta davanti al tribunale ecclesiastico, adisce il foro civile; il Concilio di Calcedonia ribadisce la competenza dei tribunali ecclesiastici nei contenziosi tra chierici. La motiva- zione ehe sottostà al dovere di adire il tribunale della Chiesa per i chierici è che bisogna evitare lo scandalo tra i fedeli ehe, vedendo nei chierici persone crimina­li o che incorrono in contenziosi, potrebbero perdere la stima e la dignité che con- viene a chi è insignito deli’ordine sacro. 8. La sollecitudine dei chierici per tutte le Chiese II can. 393, di ispirazione conciliare, riprende Tinsegnamento di PO 10 e ri- propone la sollecitudine dei chierici per tutte le Chiese: «II dono spirituale ehe i presbiteri hanno ricevuto nelTordinazione non li prépara a una missione limitata e ristretta, bensi a una vastissima e universale missione di salvezza, “fino agli ul­timi confini della terra” (Atti 1,8), dato ehe qualunque ministero sacerdotale par- tecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli Apostoli. Infatti, il sacerdozio di Cristo, di cui i presbiteri sono resi realmente partecipi, si dirige necessariamente a tutti i popoli e a tutti i tempi, né puô subire limite alcuno di stirpe, nazione o età, come già era prefigurato in modo arcano con Melchisedek. Ricordino quindi i presbiteri che a loro incombe la sollecitudi­ne di tutte le Chiese. Pertanto, i presbiteri di quelle diocesi ehe hanno maggior abbondanza di vocazioni, si mostrino disposti ad esercitare volentieri il proprio ministero, previo il consenso o 1’invito del proprio Ordinario, in quelle regioni, missioni o opere ehe soffrano di scarsezza di clero». Sulla scorta di questo testo conciliare, il Legislatore ha formulato la norma canonica ehe prevede la disponi- bilità al servizio per nécessité missionarie o per sopperire alla scarsità di clero, a condizione ehe si sia ottenuto il permesso, se 1’iniziativa è stata presa dai chieri-

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