Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

256 LUIGI SABBARESE stabilisée l’obbligo dei chierici di non lasciare i fedeli senza aiuti spirituali, spe­cialmente i beni della Parola e dei sacramenti. Si noti ehe tra le fonti conciliari uf- ficiali di questo paragrafo si trova anche LG 37, il quale, perô, espone, piuttosto la funzione ricettiva dei fedeli laici e quindi il diritto di ricevere dai sacri pastori i beni necessari per la salvezza. II can. 381 § 2 précisa le condizioni sia per dare sia per ricevere gli aiuti spiri­tuali: i chierici devono fomirli, se non sono trattenuti da un giusto impedimento, i fedeli ehe li chiedono devono farlo in modo appropriato, devono essere ben di­sposti e soprattutto riguardo ai sacramenti non devono trovarsi in situazioni di ir- regolarità che ne proibiscano la ricezione. Per quanto riguarda la predicazione della Parola nelle sue diverse forme e per le facoltà proprie di ciascun ministro è necessario riferirsi ai cann. 609-616; mentre per il diritto e le condizioni per la partecipazione ai sacramenti è utile riferirsi ai canoni del Tit. XVI, De cultu divi­no et praesertim de sacramentis. In via dei tutto generale possiamo qui indicare ehe il diritto a riceve i sacramenti ha il proprio fondamento radicale nella valida ricezione in re dei battesimo, dal momento ehe questo rende la persona capace di ricevere tutti gli altri sacramenti (can. 675 § 2). Su tale fondamento, il diritto a ri­cevere gli altri sacramenti deriva dal battesimo validamente e lecitamente ammi- nistrato e dalla comunione ecclesiastica (cann. 8 e 12 § 1). AI diritto dei fedeli corrisponde il dovere dei ministri sacri di non negare 1’amministrazione dei sa­cramenti, benché tale dovere non vada inteso in maniera assoluta, dal momento ehe il Legislatore haprevisto impedimenti e proibizioni: ad esempio, i sacramen­ti dei battesimo, della crismazione dei santo myron e della sacra ordinazione non possono essere reiterati (can. 672 § 1 ), percio il diritto e il relativo dovere si estin- guono con la prima e valida ricezione; ma in caso di dubbio prudente de iure et de facto possono essere ripetuti sotto condizione (can. 672 § 2). Il nostro can. 381 § 2 prevede, poi, dei limiti morali sia intrinseci sia estrinseci, quando appunto manca la buona disposizione da parte dei fedeli qualora gli stessi avanzino una richiesta inopportuna; come pure dei limiti di carattere ecclesiale, quando, ad esempio, manca la pienezza della comunione (cann. 12 § 1 ; 670 § 1 e671), oppu- re quando vi sia un’espressaproibizione dei diritto (cann. 711; 1431 § 1; 1434). 5. L ’uso di diritti e insegne Il can. 388 del CCEO proibisce ai chierici l’uso di diritti e insegne fuori dei luoghi nei quali l’autorità che li ha concessi esercita la sua potestà. È, invece, possibile usarne quando i chierici accompagnano l’autorità superiore che ha concesso la dignità o quando la rappresentano, nonché quando abbiano richiesto e ottenuto il consenso del Gerarca dei luogo. Per capire il senso di questa norma è utile riferirsi alle risposte die il Gruppo di studio diede alie osservazioni di due Organi di consultazione: «II canone si ritiene sostanzialmente corrispondente

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