Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale
256 LUIGI SABBARESE stabilisée l’obbligo dei chierici di non lasciare i fedeli senza aiuti spirituali, specialmente i beni della Parola e dei sacramenti. Si noti ehe tra le fonti conciliari uf- ficiali di questo paragrafo si trova anche LG 37, il quale, perô, espone, piuttosto la funzione ricettiva dei fedeli laici e quindi il diritto di ricevere dai sacri pastori i beni necessari per la salvezza. II can. 381 § 2 précisa le condizioni sia per dare sia per ricevere gli aiuti spirituali: i chierici devono fomirli, se non sono trattenuti da un giusto impedimento, i fedeli ehe li chiedono devono farlo in modo appropriato, devono essere ben disposti e soprattutto riguardo ai sacramenti non devono trovarsi in situazioni di ir- regolarità che ne proibiscano la ricezione. Per quanto riguarda la predicazione della Parola nelle sue diverse forme e per le facoltà proprie di ciascun ministro è necessario riferirsi ai cann. 609-616; mentre per il diritto e le condizioni per la partecipazione ai sacramenti è utile riferirsi ai canoni del Tit. XVI, De cultu divino et praesertim de sacramentis. In via dei tutto generale possiamo qui indicare ehe il diritto a riceve i sacramenti ha il proprio fondamento radicale nella valida ricezione in re dei battesimo, dal momento ehe questo rende la persona capace di ricevere tutti gli altri sacramenti (can. 675 § 2). Su tale fondamento, il diritto a ricevere gli altri sacramenti deriva dal battesimo validamente e lecitamente ammi- nistrato e dalla comunione ecclesiastica (cann. 8 e 12 § 1). AI diritto dei fedeli corrisponde il dovere dei ministri sacri di non negare 1’amministrazione dei sacramenti, benché tale dovere non vada inteso in maniera assoluta, dal momento ehe il Legislatore haprevisto impedimenti e proibizioni: ad esempio, i sacramenti dei battesimo, della crismazione dei santo myron e della sacra ordinazione non possono essere reiterati (can. 672 § 1 ), percio il diritto e il relativo dovere si estin- guono con la prima e valida ricezione; ma in caso di dubbio prudente de iure et de facto possono essere ripetuti sotto condizione (can. 672 § 2). Il nostro can. 381 § 2 prevede, poi, dei limiti morali sia intrinseci sia estrinseci, quando appunto manca la buona disposizione da parte dei fedeli qualora gli stessi avanzino una richiesta inopportuna; come pure dei limiti di carattere ecclesiale, quando, ad esempio, manca la pienezza della comunione (cann. 12 § 1 ; 670 § 1 e671), oppu- re quando vi sia un’espressaproibizione dei diritto (cann. 711; 1431 § 1; 1434). 5. L ’uso di diritti e insegne Il can. 388 del CCEO proibisce ai chierici l’uso di diritti e insegne fuori dei luoghi nei quali l’autorità che li ha concessi esercita la sua potestà. È, invece, possibile usarne quando i chierici accompagnano l’autorità superiore che ha concesso la dignità o quando la rappresentano, nonché quando abbiano richiesto e ottenuto il consenso del Gerarca dei luogo. Per capire il senso di questa norma è utile riferirsi alle risposte die il Gruppo di studio diede alie osservazioni di due Organi di consultazione: «II canone si ritiene sostanzialmente corrispondente