Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

250 LUIGI SABBARESE Premesso che nel CIC manca una norma specifica che regoli l’ammissione di alunni in un seminario di un’altra Chiesa sui iuris o in uno comune a più Chiese sui iuris, il CCEO vi provvede esplicitamente con il can. 343, dato che è più usuale che seminaristi e religiosi orientali conseguano o completino la loro for- mazione in seminari o analoghi istituti di formazione della Chiesa latina. Per questo il CCEO è più attento nel proporre una normatíva specifica in merito; e, infatti, ne tratta non solo nel can. 343, ma anche nel can. 330 § 2, quando prescri­ve che l’ammissione in un seminario di un’altra Chiesa sui iuris o in un semina­rio comune apiù Chiese deve rispettare, nel piano di formazione, l’appartenenza dei seminaristi al proprio rito. La possibilité di erigere seminari comuni apiù Chiese sui iuris è ammessa sia nel CIC sia nel CCEO; in entrambi i Codici si prescrivono nonne per la forma­zione da impartire ai seminaristi appartenenti a diverse Chiese sui iuris. La que­stione si pone maggiormente riguardo ai criteri da seguire nella formazione di se­minaristi orientali in seminari o istituti di formazione latini. La costituzione di un seminario maggiore ehe serva anche a diverse Chiese sui iuris, che hanno un’eparchia nella stessa regione o nazione, «in modo ehe, sia per il conveniente numero di alunni, sia per la relativa abbondanza di moderatori e di professori debitamente qualificati, come pure per la sufficienza di mezzi per il congiungersi delle forze migliori, si provveda a una formazione per nulla man- chevole», è prevista nel can. 333 del CCEO; e laprassi registra come un fatto abi- tuale ehe seminaristi orientali siano ammessi in seminari latini. Sotto questo pro­filú, il CIC, nel can. 237, prevede la possibilité di erigere un seminario interdio- cesano ehe serva a più diocesi latine, senza far esplicito riferimento a seminari interrituali, ma implicitamente essi non sono esclusi. «Anche se è desiderabile che agli alunni di una Chiesa sui iuris sia riservato un seminario, prima di tutto minore, tuttavia per speciali circostanze possono es- sere ammessi nello stesso seminario alunni anche di altre Chiese sui iuris» (CCEO, can. 333). Questa norma dei CCEO si applica anche alla Chiesa latina, almeno di fatto, indipendentemente dall’erezione di seminari «interrituali». Come gié detto, non è infrequente che seminaristi o religiosi orientali, destinati alie proprie eparchie e ai propri Istituti, sono inviati e ammessi per la formazione in seminari latini. Preso atto delle disposizioni codiciali, nonché della realtá delle cose, quale formazione bisognerô approntare per simili casi? II can. 343 dei CCEO prescrive che «gli alunni, anche se ammessi in un seminario di un’altra Chiesa sui iuris o in un seminario comune a più Chiese sui iuris, siano formati secondo il rito proprio: la consuetudine contraria è riprovata». Tale disposto costituisce 1’applicazione di un principio fondamentale formulato in ambedue i Codici: il diritto di esercita- re debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa sui iu­ris (CCEO, can. 17; CIC, can. 214).

Next

/
Oldalképek
Tartalom